Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816,
recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni
fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte di
registro e ipotecarie, nonche' d'imposta locale sui redditi con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 2, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
Il termine del 31 dicembre 1978 di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, convertito nella legge 1
febbraio 1978, n. 20, e' prorogata al 31 dicembre 1979 relativamente
all'applicazione delle agevolazioni previste in materia di imposte di
registro e ipotecarie. I termini del 31 dicembre 1978 e 31 dicembre
1979 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893,
convertito nella legge 1 febbraio 1978, n. 20, sono prorogati al 31
dicembre 1979 e 31 dicembre 1980 relativamente all'applicazione delle
agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per il settore
dell'edilizia residenziale pubblica. Restano ferme, fino alla data
dalla quale hanno effetto le disposizioni di cui all'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, le
agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto per il restante
settore dell'edilizia, indipendentemente dalla data di ultimazione
dei lavori.