Legge Ordinaria n. 54 del 19/02/1979 (Pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 1979 n. 51)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, recante norme transitorie per il personale precario delle Università.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817,
recante   norme   transitorie   per   il   personale  precario  delle
Universita', con le seguenti modificazioni:

  Al  primo  comma  le parole: gli assegni di studio, sono sostituite
dalle seguenti: gli assegni di formazione scientifica e didattica.
  Al  secondo  comma  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo:
L'importo  delle  borse  di  cui  al precedente comma e' equiparato a
quello  degli  assegni di formazione scientifica e didattica. Ai loro
titolari sono altresi' corrisposte le stesse indennita' attribuite ai
titolari  dei  contratti  e degli assegni di formazione scientifica e
didattica.
  Il terzo comma e' sostituito dal seguente:

  Il  Consiglio  nazionale delle ricerche, gli altri enti pubblici di
ricerca, di cui alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n.
70,   e   successive  modificazioni,  nonche'  la  Domus  Galilaeana,
l'Accademia dei Lincei e la Scuola normale di Pisa sono autorizzati a
prorogare,  a  domanda, fino al 31 ottobre 1979 le borse di studio in
godimento  al  31 ottobre 1978 e a ripristinare quelle i cui titolari
abbiano  svolto  presso le Universita' almeno un biennio di attivita'
nel   periodo   1  settembre  1974-31  ottobre  1978,  attestata  dal
competente direttore di Istituto.
  Al  quarto  comma  sono  soppresse  le  parole:  Ai fini della loro
formazione scientifica e didattica e le parole:
    sono tenuti a svolgere, sono sostituite con le seguenti:
      possono svolgere.
  Al  sesto  comma  le  parole da: Sono altresi' prorogati, fino alle
parole:  sopravvenuta  indisponibilita'  del  posto,  sono sostituite
dalle  seguenti:  Sono altresi' prorogati fino al 31 ottobre 1979 gli
incarichi  e le supplenze sui posti di assistente ordinario di coloro
che erano in servizio alla data del 23 ottobre 1978.
  Al  secondo  periodo  del  sesto comma, le parole: potranno essere,
sono  sostituite  dalla  parola:  sono,  e sono aggiunte, in fine, le
parole:   L'importo  annuo  di  tali  borse  ed  assegni  e'  elevato
compatibilmente   alle   disponibilita'  di  bilancio  delle  singole
universita' e comunque in misura non superiore a L. 2.600.000.
  Il settimo comma e' sostituito dal seguente:

  Il  servizio  di  assistenza  e  cura  prestato dai contrattisti ed
assegnisti  presso  gli  istituti  e  le cliniche universitarie delle
facolta'  di  medicina  e chirurgia nonche' quello dei medici interni
universitari  assunti  in servizio continuativo per motivate esigenze
delle  cliniche  e  degli istituti di cura universitari e che abbiano
percepito  il  trattamento economico previsto dalle leggi vigenti, e'
equiparato,  ai  soli  fini  dei concorsi ospedalieri, al servizio di
assistente ospedaliero di ruolo.
  All'ottavo  comma  le parole: Ciascun corso non potra' comprendere,
di  norma,  un  numero  di  iscritti superiore a centocinquanta, sono
sostituite  dalle seguenti: Il numero di incarichi di lettorato cosi'
conferibile  sara'  determinato,  di  norma,  sulla base del rapporto
rettori-studenti iscritti ai singoli corsi di uno a centocinquanta.
  L'undicesimo comma e' sostituito dal seguente:

  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e'
fatto  divieto  alle  universita'  ed  agli  istituti  di  istruzione
superiore  di  conferire  le  funzioni  di  cui agli ultimi due commi
dell'articolo  19  della  legge  18  marzo  1958,  n. 349, cosi' come
modificata per ultimo con l'articolo 23 della legge 24 febbraio 1967,
n.  62.  A  tale  divieto  si puo' derogare previa autorizzazione del
Ministero   della   pubblica   istruzione  sulla  base  di  specifica
documentazione delle facolta'.
  Il dodicesimo comma e' sostituito dal seguente:

  Restano  ferme  le nullita' di diritto e l'assoluta improduttivita'
di    qualunque   effetto   e   conseguenza   nei   confronti   della
amministrazione  dell'assunzione  di  personale e dell'affidamento di
compiti  istituzionali  effettuati  in  violazione della gia' vigente
legislazione  universitaria  ovvero  di  quanto previsto nel presente
decreto,  salve  le  responsabilita'  disciplinari,  amministrative e
penali  dei  docenti  e  degli  altri  funzionari  responsabili delle
violazioni.
  Il quattordicesimo comma e' sostituito dal seguente:

  La data della trasformazione del ruolo degli assistenti in ruolo ad
esaurimento,   di  cui  al  tredicesimo  comma  dell'articolo  3  del
decreto-legge  1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni,
nella  legge 30 novembre 1973, n. 766, e gia' prorogata al 31 ottobre
1978  dalla legge 25 ottobre 1977, n. 808, e' ulteriormente prorogata
al  31  ottobre  1979.  I termini di maturazione dei requisiti per la
partecipazione  ai concorsi a posti di assistente si riferiscono alla
data di pubblicazione dei bandi rispettivi.
  Il quindicesimo comma e' sostituito dal seguente:

  Il disposto di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge
1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30
novembre  1973,  n.  766,  si  estende  ai  professori  incaricati di
insegnamento  ufficiale,  anche  nei corsi serali di cui all'articolo
7-bis  della  citata  legge  n. 766, in servizio nell'anno accademico
1978-79,  e  che  abbiano  maturato  o  maturino  in  anni accademici
successivi   tre   anni  di  anzianita'  di  insegnamento.  Tutte  le
stabilizzazioni   cessano  con  l'entrata  in  vigore  della  riforma
universitaria  o  comunque  all'atto  dell'entrata  in  vigore  di un
organico provvedimento sullo stato giuridico del personale docente.
  Dopo il quindicesimo comma e' aggiunto il seguente:

  I  direttori  di  scuola  autonoma  di  ostetricia  di  ruolo ed in
servizio  alla  data  di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono immessi nel ruolo dei professori ordinari.
  Al  sedicesimo  comma  le  parole:  le quote, sono sostituite dalle
parole:  delle  quote,  e  le  parole:  gli  assegni  familiari, sono
sostituite dalle parole: degli assegni familiari.
  Al  sedicesimo  comma  la  parola:  elevabili,  e' sostituita dalla
parola: elevabile.
  Al diciassettesimo comma dopo le parole: va riferito a quello, sono
aggiunte le seguenti: annuo lordo.
  Dopo il diciottesimo comma e' aggiunto il seguente:

  Sono esonerati dalla conferma nel ruolo dei professori aggregati, i
professori  aggregati  con  nomina al 1 novembre 1970, che, alla data
del  1  novembre  1973, sono stati collocati nel ruolo dei professori
universitari  ai  sensi dell'articolo 3 della legge 30 novembre 1973,
n.  766.  Agli  stessi  che  abbiano completato tre anni di effettivo
servizio  in  qualita'  di  professori  aggregati  e' eccezionalmente
consentito  di  presentare entro un mese dall'entrata in vigore della
legge   di  conversione  del  presente  decreto  domanda  al  rettore
dell'universita'  al  tempo  competente  e per conoscenza al Ministro
della  pubblica  istruzione  qualora intendano usufruire dei benefici
della ricostruzione di carriera ai sensi dell'articolo 17 della legge
18 marzo 1958, n. 311.
  Il diciannovesimo comma e' sostituito dai seguenti:

  Al  personale  non  docente  gia'  dipendente  dal Consorzio per la
costituzione  e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine,
inquadrato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  6  marzo  1978,  n. 102, nei ruoli del
personale non docente delle universita', degli istituti di istruzione
universitaria   e  degli  osservatori  astronomici  e  vesuviano,  si
applicano  ad  ogni  effetto  per  i  servizi di ruolo e non di ruolo
prestati  presso il Consorzio medesimo e presso amministrazioni dello
Stato  le  disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 25 ottobre
1977,  n. 808 Il personale non docente iscritto nel quadro speciale o
nell'albo  speciale  dell'ex  territorio  di  Trieste,  ai  sensi del
decreto  del  Capo  provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 677, e
della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, attualmente in servizio presso
le   universita'   e   gli   istituti  superiori,  e'  inquadrato  in
soprannumero   a   tutti   gli   effetti   nei  ruoli  del  personale
universitario,  in applicazione degli articoli 16 e 17 della legge 25
ottobre  1977,  n.  808,  nelle  qualifiche  che  saranno  dichiarate
corrispondenti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sentite  le organizzazioni
sindacali.
  Per  tutte  le  opere di edilizia universitaria, comprese quelle di
completamento,  e'  abrogato  il disposto di cui all'articolo 1 della
legge 29 luglio 1949, n. 717, modificato nella legge 3 marzo 1960, n.
237.
  Il ventiduesimo comma e' soppresso.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 febbraio 1979

                               PERTINI

                                                 ANDREOTTI - PEDINI -
                                                   PANDOLFI - MORLINO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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