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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817,
recante norme transitorie per il personale precario delle
Universita', con le seguenti modificazioni:
Al primo comma le parole: gli assegni di studio, sono sostituite
dalle seguenti: gli assegni di formazione scientifica e didattica.
Al secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
L'importo delle borse di cui al precedente comma e' equiparato a
quello degli assegni di formazione scientifica e didattica. Ai loro
titolari sono altresi' corrisposte le stesse indennita' attribuite ai
titolari dei contratti e degli assegni di formazione scientifica e
didattica.
Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
Il Consiglio nazionale delle ricerche, gli altri enti pubblici di
ricerca, di cui alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n.
70, e successive modificazioni, nonche' la Domus Galilaeana,
l'Accademia dei Lincei e la Scuola normale di Pisa sono autorizzati a
prorogare, a domanda, fino al 31 ottobre 1979 le borse di studio in
godimento al 31 ottobre 1978 e a ripristinare quelle i cui titolari
abbiano svolto presso le Universita' almeno un biennio di attivita'
nel periodo 1 settembre 1974-31 ottobre 1978, attestata dal
competente direttore di Istituto.
Al quarto comma sono soppresse le parole: Ai fini della loro
formazione scientifica e didattica e le parole:
sono tenuti a svolgere, sono sostituite con le seguenti:
possono svolgere.
Al sesto comma le parole da: Sono altresi' prorogati, fino alle
parole: sopravvenuta indisponibilita' del posto, sono sostituite
dalle seguenti: Sono altresi' prorogati fino al 31 ottobre 1979 gli
incarichi e le supplenze sui posti di assistente ordinario di coloro
che erano in servizio alla data del 23 ottobre 1978.
Al secondo periodo del sesto comma, le parole: potranno essere,
sono sostituite dalla parola: sono, e sono aggiunte, in fine, le
parole: L'importo annuo di tali borse ed assegni e' elevato
compatibilmente alle disponibilita' di bilancio delle singole
universita' e comunque in misura non superiore a L. 2.600.000.
Il settimo comma e' sostituito dal seguente:
Il servizio di assistenza e cura prestato dai contrattisti ed
assegnisti presso gli istituti e le cliniche universitarie delle
facolta' di medicina e chirurgia nonche' quello dei medici interni
universitari assunti in servizio continuativo per motivate esigenze
delle cliniche e degli istituti di cura universitari e che abbiano
percepito il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti, e'
equiparato, ai soli fini dei concorsi ospedalieri, al servizio di
assistente ospedaliero di ruolo.
All'ottavo comma le parole: Ciascun corso non potra' comprendere,
di norma, un numero di iscritti superiore a centocinquanta, sono
sostituite dalle seguenti: Il numero di incarichi di lettorato cosi'
conferibile sara' determinato, di norma, sulla base del rapporto
rettori-studenti iscritti ai singoli corsi di uno a centocinquanta.
L'undicesimo comma e' sostituito dal seguente:
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e'
fatto divieto alle universita' ed agli istituti di istruzione
superiore di conferire le funzioni di cui agli ultimi due commi
dell'articolo 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, cosi' come
modificata per ultimo con l'articolo 23 della legge 24 febbraio 1967,
n. 62. A tale divieto si puo' derogare previa autorizzazione del
Ministero della pubblica istruzione sulla base di specifica
documentazione delle facolta'.
Il dodicesimo comma e' sostituito dal seguente:
Restano ferme le nullita' di diritto e l'assoluta improduttivita'
di qualunque effetto e conseguenza nei confronti della
amministrazione dell'assunzione di personale e dell'affidamento di
compiti istituzionali effettuati in violazione della gia' vigente
legislazione universitaria ovvero di quanto previsto nel presente
decreto, salve le responsabilita' disciplinari, amministrative e
penali dei docenti e degli altri funzionari responsabili delle
violazioni.
Il quattordicesimo comma e' sostituito dal seguente:
La data della trasformazione del ruolo degli assistenti in ruolo ad
esaurimento, di cui al tredicesimo comma dell'articolo 3 del
decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e gia' prorogata al 31 ottobre
1978 dalla legge 25 ottobre 1977, n. 808, e' ulteriormente prorogata
al 31 ottobre 1979. I termini di maturazione dei requisiti per la
partecipazione ai concorsi a posti di assistente si riferiscono alla
data di pubblicazione dei bandi rispettivi.
Il quindicesimo comma e' sostituito dal seguente:
Il disposto di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge
1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30
novembre 1973, n. 766, si estende ai professori incaricati di
insegnamento ufficiale, anche nei corsi serali di cui all'articolo
7-bis della citata legge n. 766, in servizio nell'anno accademico
1978-79, e che abbiano maturato o maturino in anni accademici
successivi tre anni di anzianita' di insegnamento. Tutte le
stabilizzazioni cessano con l'entrata in vigore della riforma
universitaria o comunque all'atto dell'entrata in vigore di un
organico provvedimento sullo stato giuridico del personale docente.
Dopo il quindicesimo comma e' aggiunto il seguente:
I direttori di scuola autonoma di ostetricia di ruolo ed in
servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono immessi nel ruolo dei professori ordinari.
Al sedicesimo comma le parole: le quote, sono sostituite dalle
parole: delle quote, e le parole: gli assegni familiari, sono
sostituite dalle parole: degli assegni familiari.
Al sedicesimo comma la parola: elevabili, e' sostituita dalla
parola: elevabile.
Al diciassettesimo comma dopo le parole: va riferito a quello, sono
aggiunte le seguenti: annuo lordo.
Dopo il diciottesimo comma e' aggiunto il seguente:
Sono esonerati dalla conferma nel ruolo dei professori aggregati, i
professori aggregati con nomina al 1 novembre 1970, che, alla data
del 1 novembre 1973, sono stati collocati nel ruolo dei professori
universitari ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 novembre 1973,
n. 766. Agli stessi che abbiano completato tre anni di effettivo
servizio in qualita' di professori aggregati e' eccezionalmente
consentito di presentare entro un mese dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto domanda al rettore
dell'universita' al tempo competente e per conoscenza al Ministro
della pubblica istruzione qualora intendano usufruire dei benefici
della ricostruzione di carriera ai sensi dell'articolo 17 della legge
18 marzo 1958, n. 311.
Il diciannovesimo comma e' sostituito dai seguenti:
Al personale non docente gia' dipendente dal Consorzio per la
costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine,
inquadrato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, nei ruoli del
personale non docente delle universita', degli istituti di istruzione
universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, si
applicano ad ogni effetto per i servizi di ruolo e non di ruolo
prestati presso il Consorzio medesimo e presso amministrazioni dello
Stato le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 25 ottobre
1977, n. 808 Il personale non docente iscritto nel quadro speciale o
nell'albo speciale dell'ex territorio di Trieste, ai sensi del
decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 677, e
della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, attualmente in servizio presso
le universita' e gli istituti superiori, e' inquadrato in
soprannumero a tutti gli effetti nei ruoli del personale
universitario, in applicazione degli articoli 16 e 17 della legge 25
ottobre 1977, n. 808, nelle qualifiche che saranno dichiarate
corrispondenti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni
sindacali.
Per tutte le opere di edilizia universitaria, comprese quelle di
completamento, e' abrogato il disposto di cui all'articolo 1 della
legge 29 luglio 1949, n. 717, modificato nella legge 3 marzo 1960, n.
237.
Il ventiduesimo comma e' soppresso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 febbraio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - PEDINI -
PANDOLFI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO