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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il regime speciale per l'agricoltura previsto dall'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si
applica alle cessioni di carni, frattaglie e parti commestibili,
fresche o refrigerate, degli animali della specie equina, asinina,
mulesca e bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina,
effettuate, nel periodo dal 1 gennaio 1973 al 31 dicembre 1978,
direttamente dai produttori agricoli, comprese le cooperative fra
essi costituite e relativi consorzi, mentre la detrazione prevista
nell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica
e' forfetizzata in misura pari al 95 per cento dell'imposta
corrispondente all'ammontare imponibile.
La disposizione di cui al comma precedente si applica a condizione
che si tratti di cessioni fatte a soggetti diversi da quelli indicati
nell'articolo 4 dello stesso decreto e che le carni derivino dalla
macellazione di animali allevati dagli stessi produttori agricoli o
da cooperative fra essi costituite e relativi consorzi con mangimi
ottenibili per almeno un quarto dai terreni posseduti dai medesimi
soggetti a titolo di proprieta', usufrutto, o altro diritto reale,
ovvero condotti in affitto.
Non sono in ogni caso ripetibili le somme versate a qualsiasi
titolo anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - MALFATTI
- MARCORA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO