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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I provvedimenti straordinari a sostegno delle attivita' musicali
previsti per l'anno 1978 dalla legge 22 luglio 1977, n. 426, sono
disposti anche per l'anno 1979.
Le disponibilita' previste dal terzo comma dell'articolo 1 della
legge 22 luglio 1977, n. 426, sono elevate, per l'esercizio 1979, di
lire 3 miliardi e 300 milioni.
Restano in vigore tutte le altre disposizioni della predetta legge.
Lo stanziamento del fondo speciale previsto dal primo comma
dell'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, da prelevare sul
fondo di cui all'articolo 2, lettera b), della legge stessa e
successive modificazioni ed integrazioni, e' determinato in lire 750
milioni.
L'anzidetto fondo speciale, oltre che per le finalita' di cui al
primo comma dell'articolo 40 della legge sopraindicata, e' destinato,
per un ammontare non superiore a lire 200 milioni, a sostenere
istituti tesi a raccogliere documentazioni, fornire informazioni,
effettuare ricerche sulle attivita' musicali, nonche' centri di
iniziativa musicale con funzioni a carattere nazionale, promossi da
enti ed associazioni, volti a realizzare forme di coordinamento
organico e continuativo della produzione musicale e della sua
distribuzione ed iniziative di carattere propedeutico e formativo,
senza scopo di lucro.
La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi
a favore di complessi bandistici ai sensi della lettera a) del
secondo comma dell'articolo 40 della richiamata legge 14 agosto 1967,
n. 800, e' determinata in misura non superiore a lire 250 milioni.