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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in
cancelleria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per
l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e' tenuta al
pagamento dell'imposta di bollo nella misura e con le modalita'
stabilite dall'articolo 2.
I diritti di cancelleria, i diritti, le indennita' di trasferta e
le spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e
degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del
cancelliere, nonche' il diritto di chiamata di causa sono corrisposti
nella misura stabilita nella annessa tabella (allegato 1), mediante
l'applicazione di apposite marche disegnate, stampate e distribuite a
cura del Ministero delle finanze, ovvero mediante versamento dei
relativi importi su conto corrente postale intestato all'ufficio del
registro di Roma.
La parte applica, sulla nota di iscrizione a ruolo di cui
all'articolo 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un
foglio di carta contenente l'indicazione degli estremi della causa,
le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.
Il cancelliere provvede ad annullare le marche o le ricevute dei
versamenti sui conti correnti postali mediante timbro a inchiostro
indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone
gli estremi nel ruolo generale nel quale e' iscritto il procedimento.
Il foglio, nel quale sono applicate le marche o le ricevute di cui al
comma terzo, deve essere allegato a cura del cancelliere nel
fascicolo di ufficio.
Il cancelliere rifiuta di ricevere gli atti, se le marche o le
ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mancano o sono
d'importo inferiore a quello stabilito.
Nulla e' innovato per i procedimenti davanti al giudice
conciliatore.