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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le regioni a statuto ordinario possono aumentare, entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, le tasse sulle
concessioni regionali relative alle competenze trasferite alle
regioni stesse con i decreti del Presidente della Repubblica numeri
1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 14 gennaio 1972 e numeri 7, 8, 9, 10 e 11 del
15 gennaio 1972, in misura non superiore al triplo dell'ammontare in
vigore al 1 aprile 1972.
All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle
concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 novembre 1979
PERTINI
COSSIGA - REVIGLIO -
ROGNONI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO