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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1978, n. 176,
e' sostituito dal seguente:
"Per le annate agrarie 1977-78, 1978-79 e comunque non oltre la
data dell'entrata in vigore della legge di riforma dei contratti
agrari, alle varie scadenze previste nel contratto di affitto di
fondi rustici o dalle consuetudini, vengono corrisposte, a titolo di
acconto, somme sulla base delle tabelle stabilite ai sensi della
legge 10 dicembre 1973, n. 814. Tali somme saranno soggette ad
eventuale conguaglio secondo quanto sara' stabilito da apposita legge
sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 153 del 1977".
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 novembre 1979
PERTINI
COSSIGA - MARCORA -
MORLINO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO