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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e
finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale
idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale
(IRI), sono autorizzati a concorrere all'ulteriore aumento del
capitale della Societa' per le gestioni e partecipazioni industriali
- GEPI S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22
marzo 1971, n. 184, per l'importo complessivo di lire 90 miliardi il
primo e di lire 30 miliardi, ciascuno, gli altri.
Per consentire la sottoscrizione di cui al comma precedente, i
fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di
lire 30 miliardi ciascuno.
A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 90 miliardi che sara'
iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle
partecipazioni statali per l'anno 1978.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a conferire al patrimonio
dell'IMI, per consentire la sottoscrizione di cui al precedente primo
comma, la somma di lire 90 miliardi da iscrivere nello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1978.