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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine del 30 novembre 1979, di cui all'articolo 3 della legge
13 agosto 1979, n. 374, e all'articolo 4 della legge 13 agosto 1979,
n. 409, e' prorogato fino al 29 febbraio 1980.