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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 15 ottobre 1979, n. 494, concernente provvidenze
ed agevolazioni contributive e fiscali per le popolazioni dei comuni
delle regioni Umbria, Marche e Lazio, colpite dal terremoto del 19
settembre 1979, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1,
nel primo comma, le parole: "9.500 milioni", "1.200 milioni" e
"2.600 milioni", sono sostituite con le altre:
"18.000 milioni", "2.200 milioni" e "3.000 milioni";
nel secondo comma, le parole: "13.300 milioni" sono sostituite
con le altre: "23.200 milioni".
All'articolo 3, dopo il quinto comma, e' inserito il seguente:
"La sospensione delle riscossioni non si applica relativamente alle
ritenute iscritte al ruolo a carico dei sostituti di imposta".
All'articolo 6, nel primo comma, le parole: "13.300 milioni" sono
sostituite con le altre: "23.200 milioni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 dicembre 1979
PERTINI
COSSIGA - ANDREATTA -
REVIGLIO - PANDOLFI -
SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO