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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 febbraio 1979 i limiti indicati negli articoli 1,
2, 3 e 4 della legge 26 aprile 1974, n. 169, entro i quali i consigli
comunali e provinciali fissano le indennita' in essi previste, sono
aumentati nella misura del 100 per cento.
In egual misura e con la stessa decorrenza sono aumentati i limiti
entro i quali sono corrisposte le indennita' di presenza previste dai
successivi articoli 5 e 6 della legge sopracitata.