Legge Ordinaria n. 635 del 22/12/1979 (Pubblicata nella G.U. del 24 dicembre 1979 n. 349)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, concernente l'istituzione presso il Ministero dei trasporti del commissariato per l'assistenza al volo civile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge il decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511,
concernente  l'istituzione  presso  il  Ministero  dei  trasporti del
commissariato  per  l'assistenza  al  volo  civile,  con  le seguenti
modificazioni:
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
    "Fino  alla  ristrutturazione, disposta per legge, dei servizi di
assistenza  al  volo  per  il  traffico aereo generale, e' istituito,
nell'ambito   del  Ministero  dei  trasporti,  il  commissariato  per
l'assistenza al volo civile.
    Il  commissariato e' retto da un commissario nominato con decreto
del  Presidente  della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con
i Ministri del tesoro e della difesa.
    Con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti,  di  concerto  con i
Ministri  del  tesoro e della difesa, e' nominato un vice commissario
che  coadiuva il commissario e lo sostituisce in caso di assenza o di
impedimento.
    Al  commissario  compete  il trattamento economico corrispondente
alla  qualifica  di  dirigente  generale  e  al  vice  commissario il
trattamento  economico  corrispondente  alla  qualifica  di dirigente
superiore.
    Qualora  il commissario o il vice commissario siano dipendenti di
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, le rispettive
funzioni  vengono  svolte  a titolo di incarico e resta ferma la loro
appartenenza   ai   ruoli   delle  proprie  amministrazioni,  nonche'
l'attribuzione  del  relativo  trattamento  economico,  il  cui onere
continua a far carico alle amministrazioni stesse.
    Il  commissario ed il vice commissario esercitano le attribuzioni
particolari  previste,  rispettivamente,  dagli  articoli  7  e 8 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e
successive modificazioni e integrazioni".
  All'articolo 2 le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
    "a)  ad  assumere  progressivamente  la  gestione dei servizi del
controllo  del traffico aereo e delle informazioni aeronautiche sugli
aeroporti civili di cui alla tabella A, allegata al presente decreto,
e  la  direzione operativa dei centri regionali di controllo, secondo
le  modalita'  previste  dall'articolo 4, nonche' previ accordi tra i
Ministri  dei  trasporti  e  della  difesa,  la gestione degli stessi
servizi  sugli  aeroporti  militari  aperti al traffico civile di cui
alla tabella B, allegata al presente decreto;
    b)   ad  inquadrare  ed  amministrare  il  personale  di  cui  ai
successivi articoli;".
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
    "Nel  commissariato  per  l'assistenza  al  volo  civile  e  alle
dipendenze del commissario sono impiegati in via transitoria:
    a)  il  personale  in  servizio  o  in  congedo  dell'Aeronautica
militare,  gia'  impiegato  in  attivita'  connesse  con lo specifico
settore,  messo a disposizione con decreto del Ministro della difesa,
nonche'  il  personale  della  Azienda  autonoma delle ferrovie dello
Stato  e  delle  altre direzioni del Ministero dei trasporti, messo a
disposizione con decreto del Ministro dei trasporti;
    b)  il  personale di cui all'articolo 4, messo a disposizione con
decreto del Ministro dei trasporti.
    Il contingente, le qualifiche o categorie del personale di cui al
primo  comma  sono  successivamente definiti con decreto del Ministro
dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro.
    Tutto  il  personale  di  cui  alla  lettera  a)  del primo comma
conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico, ivi comprese
le   eventuali   competenze   accessorie   ed   incentivanti,   delle
amministrazioni    di   appartenenza,   per   le   prestazioni   rese
nell'interesse del commissariato".
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
    "Sono  istituiti  presso  il  Ministero  dei  trasporti  i  ruoli
transitori  dei  controllori del traffico aereo e degli assistenti al
traffico aereo.
    Nei ruoli di cui al precedente comma viene inquadrato, secondo le
modalita'  e  la  gradualita'  di  cui  al  terzo  comma del presente
articolo  ed  entro il termine inderogabile di sedici mesi dalla data
del decreto di nomina del commissario, il personale militare e civile
dell'Aeronautica  che,  alla  data  di entrata in vigore del presente
decreto,  risulti  in  servizio  quale  controllore abilitato o quale
assistente   al   traffico   aereo  e  che  entro  trenta  giorni  da
quest'ultima data ne abbia fatto domanda.
    Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  conversione  in legge del
presente  decreto, puo' altresi' fare domanda di immissione nei ruoli
il personale in attivita' di servizio che non abbia perso la relativa
abilitazione da piu' di tre anni. Entro novanta giorni dalla medesima
data  puo'  essere  esercitata  l'eventuale  revoca  della domanda di
immissione nei ruoli di cui al primo comma.
    Il personale di cui al secondo comma che abbia presentato domanda
e'   collocato   in   soprannumero   nel   ruolo  di  appartenenza  e
l'inquadramento   nei  ruoli  transitori,  fatte  salve  le  esigenze
dell'Aeronautica  militare,  avviene gradualmente in concomitanza con
il trasferimento degli impianti, nei limiti delle dotazioni organiche
degli  impianti  stessi,  tenendo  conto,  nell'ordine,  dei seguenti
criteri:
      1) pertinenza del personale addetto agli impianti trasferiti;
      2) incarico svolto e abilitazione professionale nel settore;
      3) anzianita' di servizio e di assistenza al volo.
    A  partire  dalla data del suddetto inquadramento il personale e'
soggetto alla normativa prevista per il personale civile dello Stato,
in quanto applicabile.
    La  decorrenza  del  passaggio  nei ruoli del commissariato, agli
effetti  giuridici  ed  economici,  e'  fissata al 1 gennaio 1980. Da
questa  data  a  parita' di mansioni corrisponde eguale retribuzione,
alle  condizioni  definite, sulla base della legislazione vigente, in
applicazione della legge di cui al primo comma dell'articolo 1.
    Al  fine  di  garantire la completa funzionalita' del servizio il
personale  dell'Aeronautica  militare addetto agli impianti e servizi
che   passano  alle  dipendenze  del  commissariato,  che  non  abbia
presentato  la  domanda  prevista  dal  secondo  comma,  puo'  essere
comandato  presso  il commissariato stesso sino alla sua sostituzione
con  personale  dei due ruoli civili. Tale sostituzione deve avvenire
entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  del  decreto  di  nomina  del
commissario.
    Il  personale  che  abbia presentato la domanda di cui al secondo
comma  e  che  allo scadere dei sedici mesi dalla data del decreto di
nomina  del  commissario  sia rimasto addetto agli impianti e servizi
restati  di  pertinenza  dell'Aeronautica  militare e' inquadrato nei
ruoli  del  commissariato e continua a prestare servizio in posizione
di  comando  presso  gli  impianti  e  i  servizi medesimi, rimanendo
assoggettato   agli   stessi   obblighi  di  servizio  del  personale
dell'Aeronautica  militare,  fino alla sua sostituzione con personale
militare,  che  deve  avvenire entro ventiquattro mesi dalla data del
decreto di nomina del commissario.
    Al  personale  dei ruoli di cui al primo comma viene mantenuto, a
partire   dalla  data  di  inquadramento,  il  trattamento  economico
percepito  nell'Aeronautica militare ed il relativo onere finanziario
fa  carico  allo  stato  di  previsione della spesa del Ministero dei
trasporti.
    Nel caso in cui tale onere sia gia' stato iscritto nello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero della difesa, il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie
variazioni di bilancio.
    In  aggiunta  al  trattamento  economico  di cui all'ottavo comma
compete  al  suddetto  personale  una indennita' non pensionabile per
ogni giornata di effettivo servizio nelle misure sotto specificate:
      a) assistente al traffico aereo, lire duemila;
      b) controllore del traffico aereo, lire tremila.
    L'indennita',  il cui onere grava sullo stato di previsione della
spesa  del  Ministero  dei  trasporti,  e' corrisposta, dalla data di
entrata  in  vigore  del presente decreto, anche a tutto il personale
controllore  del  traffico  aereo  ed  assistente  al  traffico aereo
inserito  nei  turni  operativi  di  assistenza  al  volo  presso gli
aeroporti e i centri interessati al traffico aereo civile.
    Al  personale  dei  ruoli  di cui al primo comma, a partire dalla
data  di  inquadramento nei ruoli medesimi, viene inoltre corrisposta
una  indennita'  onnicomprensiva  di  lire  ottantamila  mensili,  in
sostituzione  dei  benefici  attualmente goduti in virtu' dello stato
militare".
  Dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente:
    "Art.  5-bis. - Il controllo esterno della Corte dei conti per il
commissariato  per  l'assistenza  al  volo  civile  e'  svolto con le
modalita' previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259".
    Sono allegate le seguenti tabelle:

                                                           "TABELLA A

  Albenga;
  Alghero;
  Bologna;
  Bolzano;
  Crotone;
  Firenze;
  Foggia;
  Forli';
  Genova;
  Grottaglie;
  Lamezia Terme;
  Lampedusa;
  Milano Linate;
  Milano Malpensa;
  Olbia;
  Orio al Serio;
  Palermo Punta Raisi;
  Pescara;
  Reggio Calabria;
  Roma Fiumicino;
  Roma Urbe;
  Ronchi;
  Salerno;
  Torino Caselle;
  Torino AerItalia;
  Venezia Tessera;
  Venezia San Nicolo'.

                                                            TABELLA B

  Bari Palese;
  Catania Fontanarossa;
  Falconara;
  Napoli Capodichino;
  Padova;
  Pantelleria;
  Rieti".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 dicembre 1979

                               PERTINI

                                                    COSSIGA - RUFFINI
                                                   - PRETI - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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