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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511,
concernente l'istituzione presso il Ministero dei trasporti del
commissariato per l'assistenza al volo civile, con le seguenti
modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Fino alla ristrutturazione, disposta per legge, dei servizi di
assistenza al volo per il traffico aereo generale, e' istituito,
nell'ambito del Ministero dei trasporti, il commissariato per
l'assistenza al volo civile.
Il commissariato e' retto da un commissario nominato con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con
i Ministri del tesoro e della difesa.
Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i
Ministri del tesoro e della difesa, e' nominato un vice commissario
che coadiuva il commissario e lo sostituisce in caso di assenza o di
impedimento.
Al commissario compete il trattamento economico corrispondente
alla qualifica di dirigente generale e al vice commissario il
trattamento economico corrispondente alla qualifica di dirigente
superiore.
Qualora il commissario o il vice commissario siano dipendenti di
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, le rispettive
funzioni vengono svolte a titolo di incarico e resta ferma la loro
appartenenza ai ruoli delle proprie amministrazioni, nonche'
l'attribuzione del relativo trattamento economico, il cui onere
continua a far carico alle amministrazioni stesse.
Il commissario ed il vice commissario esercitano le attribuzioni
particolari previste, rispettivamente, dagli articoli 7 e 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e
successive modificazioni e integrazioni".
All'articolo 2 le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) ad assumere progressivamente la gestione dei servizi del
controllo del traffico aereo e delle informazioni aeronautiche sugli
aeroporti civili di cui alla tabella A, allegata al presente decreto,
e la direzione operativa dei centri regionali di controllo, secondo
le modalita' previste dall'articolo 4, nonche' previ accordi tra i
Ministri dei trasporti e della difesa, la gestione degli stessi
servizi sugli aeroporti militari aperti al traffico civile di cui
alla tabella B, allegata al presente decreto;
b) ad inquadrare ed amministrare il personale di cui ai
successivi articoli;".
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Nel commissariato per l'assistenza al volo civile e alle
dipendenze del commissario sono impiegati in via transitoria:
a) il personale in servizio o in congedo dell'Aeronautica
militare, gia' impiegato in attivita' connesse con lo specifico
settore, messo a disposizione con decreto del Ministro della difesa,
nonche' il personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato e delle altre direzioni del Ministero dei trasporti, messo a
disposizione con decreto del Ministro dei trasporti;
b) il personale di cui all'articolo 4, messo a disposizione con
decreto del Ministro dei trasporti.
Il contingente, le qualifiche o categorie del personale di cui al
primo comma sono successivamente definiti con decreto del Ministro
dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro.
Tutto il personale di cui alla lettera a) del primo comma
conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico, ivi comprese
le eventuali competenze accessorie ed incentivanti, delle
amministrazioni di appartenenza, per le prestazioni rese
nell'interesse del commissariato".
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Sono istituiti presso il Ministero dei trasporti i ruoli
transitori dei controllori del traffico aereo e degli assistenti al
traffico aereo.
Nei ruoli di cui al precedente comma viene inquadrato, secondo le
modalita' e la gradualita' di cui al terzo comma del presente
articolo ed entro il termine inderogabile di sedici mesi dalla data
del decreto di nomina del commissario, il personale militare e civile
dell'Aeronautica che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, risulti in servizio quale controllore abilitato o quale
assistente al traffico aereo e che entro trenta giorni da
quest'ultima data ne abbia fatto domanda.
Entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del
presente decreto, puo' altresi' fare domanda di immissione nei ruoli
il personale in attivita' di servizio che non abbia perso la relativa
abilitazione da piu' di tre anni. Entro novanta giorni dalla medesima
data puo' essere esercitata l'eventuale revoca della domanda di
immissione nei ruoli di cui al primo comma.
Il personale di cui al secondo comma che abbia presentato domanda
e' collocato in soprannumero nel ruolo di appartenenza e
l'inquadramento nei ruoli transitori, fatte salve le esigenze
dell'Aeronautica militare, avviene gradualmente in concomitanza con
il trasferimento degli impianti, nei limiti delle dotazioni organiche
degli impianti stessi, tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti
criteri:
1) pertinenza del personale addetto agli impianti trasferiti;
2) incarico svolto e abilitazione professionale nel settore;
3) anzianita' di servizio e di assistenza al volo.
A partire dalla data del suddetto inquadramento il personale e'
soggetto alla normativa prevista per il personale civile dello Stato,
in quanto applicabile.
La decorrenza del passaggio nei ruoli del commissariato, agli
effetti giuridici ed economici, e' fissata al 1 gennaio 1980. Da
questa data a parita' di mansioni corrisponde eguale retribuzione,
alle condizioni definite, sulla base della legislazione vigente, in
applicazione della legge di cui al primo comma dell'articolo 1.
Al fine di garantire la completa funzionalita' del servizio il
personale dell'Aeronautica militare addetto agli impianti e servizi
che passano alle dipendenze del commissariato, che non abbia
presentato la domanda prevista dal secondo comma, puo' essere
comandato presso il commissariato stesso sino alla sua sostituzione
con personale dei due ruoli civili. Tale sostituzione deve avvenire
entro ventiquattro mesi dalla data del decreto di nomina del
commissario.
Il personale che abbia presentato la domanda di cui al secondo
comma e che allo scadere dei sedici mesi dalla data del decreto di
nomina del commissario sia rimasto addetto agli impianti e servizi
restati di pertinenza dell'Aeronautica militare e' inquadrato nei
ruoli del commissariato e continua a prestare servizio in posizione
di comando presso gli impianti e i servizi medesimi, rimanendo
assoggettato agli stessi obblighi di servizio del personale
dell'Aeronautica militare, fino alla sua sostituzione con personale
militare, che deve avvenire entro ventiquattro mesi dalla data del
decreto di nomina del commissario.
Al personale dei ruoli di cui al primo comma viene mantenuto, a
partire dalla data di inquadramento, il trattamento economico
percepito nell'Aeronautica militare ed il relativo onere finanziario
fa carico allo stato di previsione della spesa del Ministero dei
trasporti.
Nel caso in cui tale onere sia gia' stato iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero della difesa, il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie
variazioni di bilancio.
In aggiunta al trattamento economico di cui all'ottavo comma
compete al suddetto personale una indennita' non pensionabile per
ogni giornata di effettivo servizio nelle misure sotto specificate:
a) assistente al traffico aereo, lire duemila;
b) controllore del traffico aereo, lire tremila.
L'indennita', il cui onere grava sullo stato di previsione della
spesa del Ministero dei trasporti, e' corrisposta, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, anche a tutto il personale
controllore del traffico aereo ed assistente al traffico aereo
inserito nei turni operativi di assistenza al volo presso gli
aeroporti e i centri interessati al traffico aereo civile.
Al personale dei ruoli di cui al primo comma, a partire dalla
data di inquadramento nei ruoli medesimi, viene inoltre corrisposta
una indennita' onnicomprensiva di lire ottantamila mensili, in
sostituzione dei benefici attualmente goduti in virtu' dello stato
militare".
Dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente:
"Art. 5-bis. - Il controllo esterno della Corte dei conti per il
commissariato per l'assistenza al volo civile e' svolto con le
modalita' previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259".
Sono allegate le seguenti tabelle:
"TABELLA A
Albenga;
Alghero;
Bologna;
Bolzano;
Crotone;
Firenze;
Foggia;
Forli';
Genova;
Grottaglie;
Lamezia Terme;
Lampedusa;
Milano Linate;
Milano Malpensa;
Olbia;
Orio al Serio;
Palermo Punta Raisi;
Pescara;
Reggio Calabria;
Roma Fiumicino;
Roma Urbe;
Ronchi;
Salerno;
Torino Caselle;
Torino AerItalia;
Venezia Tessera;
Venezia San Nicolo'.
TABELLA B
Bari Palese;
Catania Fontanarossa;
Falconara;
Napoli Capodichino;
Padova;
Pantelleria;
Rieti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1979
PERTINI
COSSIGA - RUFFINI
- PRETI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO