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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le provvidenze previste dall'articolo 17 del decreto-legge 13
maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29
maggio 1976, n. 336, rifinanziate a norma dell'articolo 28 della
legge 8 agosto 1977, n. 546, si applicano anche per gli eventi
sismici verificatisi dopo il maggio 1976 nei comuni della regione
Friuli-Venezia Giulia, determinati ai sensi dell'articolo 20 del
decreto stesso, nonche' ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge
18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni nella legge
30 ottobre 1976, n. 730.
I sindaci dei comuni interessati, sulla scorta delle risultanze
delle quali sono in possesso, o di cui sono, comunque, a conoscenza,
eventualmente integrate da accertamenti suppletivi o dalla produzione
di idonea documentazione da richiedersi ai capifamiglia,
determineranno d'ufficio l'entita' della perdita di vestiario o di
biancheria, di mobili o di suppellettili dagli stessi subita a causa
degli eventi sismici verificatisi dopo il maggio 1976, formulando le
relative proposte per la corresponsione dei contributi alle
competenti prefetture, le quali provvederanno, relativamente alle
pratiche che riterranno accoglibili, alla concessione dei contributi
medesimi nell'ambito delle autorizzazioni di spesa all'uopo disposte
con le norme indicate al comma precedente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 febbraio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - ROGNONI
- PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO