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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A modifica di quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 marzo 1976, n. 62, il trattamento d'integrazione
salariale con la connessa applicazione del disposto di cui
all'articolo 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164, spetta anche ai
lavoratori licenziati in occasione della liquidazione dell'impresa o
della cessazione dell'attivita' produttiva che abbiano proposto
azione giudiziaria avverso il licenziamento, quando sia stata
dichiarata l'invalidita' del licenziamento stesso e la sentenza sia
passata in giudicato in data successiva al 30 settembre 1976.
Le somme che, in conseguenza della predetta sentenza, spetterebbero
a titolo di retribuzione ai lavoratori di cui al comma precedente,
con riferimento ai periodi per i quali e' stata corrisposta
l'integrazione salariale, saranno versate, da parte delle aziende
interessate, alla Cassa integrazione guadagni per gli operai
dell'industria ed imputate alla separata contabilita' degli
interventi straordinari fino a concorrenza dell'importo della
integrazione salariale erogata.