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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536,
concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni, dei beni e
del personale delle opere universitarie, di cui all'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con
le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle
opere universitarie, previsto dall'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e' attuato in
conformita' delle seguenti disposizioni, nel rispetto dell'autonomia
delle universita' degli studi garantita dall'articolo 33 della
Costituzione e nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle
leggi dello Stato per rendere effettivo il diritto allo studio di cui
all'articolo 34 della Costituzione.
All'accertamento della situazione economico-finanziaria delle
singole opere universitarie esistente al 31 ottobre 1979 provvede una
commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
La commissione, costituita da dieci membri, cinque dei quali
designati dal Ministro della pubblica istruzione e cinque designati
dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge
16 maggio 1970, n. 281, accerta, nel termine perentorio di novanta
giorni, la situazione economico-finanziaria delle singole opere
universitarie e gestioni collegate.
I disavanzi eventualmente accertati sono assunti a carico del
bilancio statale ed alla loro copertura si provvede in sede di
previsione del bilancio per il 1981.
Gli eventuali avanzi di amministrazione saranno conteggiati, per
le singole regioni, in sede di effettiva erogazione delle ultime due
rate dei trasferimenti riguardanti il bilancio per il 1980.
Le regioni assicurano la continuita' delle prestazioni erogate
dalle opere universitarie in base alle vigenti disposizioni a favore
degli studenti universitari. Per garantire la continuita' delle
suddette prestazioni, le opere continuano a svolgere la loro normale
attivita', in base alle disposizioni vigenti al 31 ottobre 1979, fino
a quando le regioni non avranno differentemente provveduto.
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto le
regioni provvedono con proprie leggi all'inquadramento del personale
delle opere universitarie e a definirne lo stato giuridico ed
economico e la relativa utilizzazione.
Fino a quando le regioni non avranno provveduto ai sensi del
precedente comma, al predetto personale continuano ad applicarsi le
norme in vigore alla data del 1 novembre 1979 relative allo stato
giuridico e al trattamento economico di attivita', previdenza,
quiescenza ed assistenza; le regioni provvedono all'amministrazione e
all'utilizzazione del personale stesso anche con atti amministrativi.
Fino a quando le regioni non avranno provveduto ai sensi del
settimo comma, al personale predetto continua ad applicarsi anche la
disposizione dell'articolo 21, terzo comma, della legge 25 ottobre
1977, n. 808, ai fini dell'equiparazione, prevista dallo stesso
articolo, per il caso in cui il trattamento del personale
universitario venga modificato.
Per le entrate di natura tributaria e per quelle di natura
contributiva delle opere universitarie previste da disposizioni di
legge, a partire dal 1 novembre 1979 si applica il disposto
dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.
I rapporti concernenti l'utilizzazione dei beni che non siano di
proprieta' delle opere sono definiti con la legge-quadro sul diritto
allo studio. In ogni caso, e fino all'entrata in vigore di
quest'ultima legge, le regioni possono continuare ad utilizzare i
beni immobili e mobili attualmente destinati all'espletamento dei
compiti istituzionali delle opere.
Ove occorra, l'utilizzazione dei beni di cui al precedente comma
deve avvenire alle condizioni previste dai rapporti contrattuali
esistenti in quanto stipulati o dal diritto all'uso del bene che
deriva da una utilizzazione dello stesso senza contestazione da
almeno dodici mesi. In questo secondo caso le regioni sono tenute,
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, a regolarizzare mediante contratto
l'uso del bene.
L'accantonamento della somma di L. 13.949.500.000 relativo al
bimestre novembre-dicembre 1979, portato in aumento al fondo comune
di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e
maggiorato secondo i criteri previsti dall'articolo 127 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e' ripartito
tra le regioni interessate sulla base dei criteri indicati dal CIPE,
sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della
citata legge 16 maggio 1970, n. 281, e tenuto conto delle finalita'
cui detti fondi erano destinati e della consistenza dei servizi
erogati.
Per il 1980 e gli anni seguenti l'importo portato in aumento al
fondo comune in relazione alle funzioni delle opere trasferite alle
regioni, determinato secondo quanto disposto dall'articolo 128 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e'
ripartito fra le regioni interessate con il procedimento e in base ai
criteri indicati nel comma precedente.
Prima dell'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al
comma settimo e' fatto divieto di assumere ulteriori unita' di
personale non previste nelle rispettive piante organiche delle opere.
Fino a quando le regioni non avranno provveduto ai sensi del
settimo comma, i membri dimissionari e scaduti dei consigli di
amministrazione vengono sostituiti con nomina del presidente della
regione su proposta del rettore, sentito il consiglio di
amministrazione dell'universita'".
La presente legge, munito del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1979
PERTINI
COSSIGA - VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO