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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai sensi degli articoli 10 e 18 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
ai fini dell'esercizio, in via provvisoria, del bilancio dello Stato
per l'anno finanziario 1980 e fino a quando lo stesso non sia
approvato con legge, nell'allegata tabella A sono indicati gli
importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi a carattere pluriennale e nelle allegate
tabelle B e C sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali
per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede
possano essere approvati nel corso dell'anno 1980.
Agli stessi fini e con gli stessi limiti di cui al comma
precedente, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di
cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato,
in termini di competenza, in L. 62.126.536.976.000.