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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I termini di cui agli articoli 2 e 8 della legge 11 giugno 1974, n.
252, gia' prorogati con la legge 12 gennaio 1977, n. 4, sono
ulteriormente prorogati per 90 giorni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Sono altresi' prorogati per il periodo stabilito dal precedente
comma i termini previsti dall'articolo 5 della legge 15 febbraio
1974, n. 36 e dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1971, n. 214.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 dicembre 1979
PERTINI
COSSIGA - SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO