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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
All'articolo 325 del codice della navigazione e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e
regolate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 dicembre 1979
PERTINI
COSSIGA - EVANGELISTI
- MORLINO - SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO