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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I termini di cui al primo comma dell'articolo 7 ed al primo comma
dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono riaperti a
decorrere dalle rispettive date di scadenza e prorogati al 31 marzo
1981.
Entro il 31 marzo 1980 ciascuna regione, sentiti i comuni
interessati, predispone ed invia al Comitato interministeriale di cui
all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, un primo programma
per il risanamento delle acque, contenente gli obiettivi fondamentali
del risanamento e le priorita' delle opere da realizzare.
Il termine di cui alla lettera a) del numero 1), alla lettera a)
del numero 2) dell'articolo 13 ed all'ultimo comma dell'articolo 14
della legge 10 maggio 1976, n. 319, nonche' il termine di cui al
secondo comma dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171,
modificato dall'articolo 1-ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n.
544, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre
1976, n. 690, sono riaperti a decorrere dalle rispettive date di
scadenza e prorogati al 1 marzo 1980.