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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' data sanatoria degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati
in applicazione dei decreti-legge 26 maggio 1979, n. 155, e 27 luglio
1979, n. 306, non convertiti in legge, nonche' degli effetti
derivanti dagli atti e dai provvedimenti stessi.