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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il personale assunto dall'Ufficio per l'accertamento e la notifica
degli sconti farmaceutici anteriormente al 1 giugno 1977 con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e' immesso in servizio in
soprannumero previa risoluzione ad ogni effetto del precedente
rapporto:
a) presso le casse mutue provinciali di malattia di Trento e di
Bolzano, se in servizio nell'ambito delle rispettive circoscrizioni
territoriali delle casse predette;
b) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le
malattie, se in servizio nell'ambito del restante territorio
nazionale.
L'immissione in servizio e' disposta con rapporto di impiego non di
ruolo a tempo indeterminato previo accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per l'assunzione nel pubblico impiego, fatta
eccezione per il limite di eta'.
Il personale sara' collocato nella posizione corrispondente alle
qualifiche previste dalla legge 20 marzo 1975 n. 70, secondo
l'allegata tabella di equiparazione subordinatamente al possesso del
prescritto titolo di studio Per il personale amministrativo e'
sufficiente il titolo di studio richiesto per la qualifica
immediatamente inferiore.
Al predetto personale e' attribuito il trattamento economico
iniziale previsto per il personale di ruolo con qualifica
corrispondente.
L'eventuale differenza tra la retribuzione percepite presso
l'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici
e quella spettante ai sensi del precedente comma e' attribuita agli
interessati come assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti
retributivi a qualsiasi titolo spettanti.