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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'articolo 1 della legge 24 giugno 1974, n. 271, e' sostituito con
il seguente:
"Ai connazionali che, trovandosi nelle condizioni di poter
beneficiare della legge 1° aprile 1959, n. 252, devono
necessariamente servirsi di mezzi marittimi per raggiungere localita'
del territorio della Repubblica non collegate dalla rete ferroviaria
dello Stato sia pure in parte del percorso, e' concessa, una volta
all'anno ed alle stesse condizioni, la riduzione del 50 per cento del
costo del biglietto di passaggio in classe turistica o equivalente
sulle navi gestite da imprese di navigazione nonche' dall'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato con le quali il Ministero degli
affari esteri abbia a tal fine stipulata apposita convenzione da
approvarsi nei modi di legge".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma addi' 24 dicembre 1979
PERTINI
COSSIGA - MALFATTI -
PANDOLFI - PRETI -
EVANGELISTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO