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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Nelle province di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n.
322, ai braccianti e categorie assimilate iscritti alla data del 31
dicembre 1977 in base all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n.
852, negli elenchi nominativi a validita' prorogata spettano per gli
anni 1980 e 1981 - sulla base del numero di giornate ad essi
attribuite nell'elenco - le prestazioni delle assicurazioni gestite
dall'INPS nonche' quelle di malattia e maternita', ad eccezione dei
lavoratori che, avendo compiuto l'eta' pensionabile di vecchiaia
godono di un trattamento pensionistico, dei lavoratori emigrati,
nonche' di quelli occupati in altro settore produttivo in forma
prevalente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1979
PERTINI
COSSIGA - MARCORA
- SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO