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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA i
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
All'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive
modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica, e' aggiunto in fine il seguente comma:
"Ai fini del computo dei periodi minimi di comando e di
attribuzioni specifiche previsti per ciascun grado, sono validi anche
i periodi compiuti nell'incarico con il grado inferiore dagli
ufficiali giudicati idonei ed iscritti in quadro di avanzamento".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1979
PERTINI
COSSIGA - RUFFINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO