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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 13 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul
reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, sono apportate le
seguenti modificazioni:
la lettera b) del primo comma e' sostituita dalla seguente:
"b) diploma di laurea in chimica e tecnologia farmaceutica con
l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ovvero
diploma di laurea in farmacia con la relativa abilitazione
all'esercizio della professione ovvero diploma di laurea in chimica o
in chimica industriale con il diploma di abilitazione all'esercizio
della professione di chimico, per gli ufficiali chimici farmacisti.
In relazione alle esigenze del ruolo, puo' essere indetto concorso
per una o piu' categorie di laureati di cui sopra in possesso di uno
dei predetti diplomi di abilitazione. Nella seconda ipotesi i bandi
di concorso indicano la ripartizione dei posti";
il terzo comma e' abrogato.