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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le
seguenti convenzioni, adottate a Ginevra 23 giugno 1975 nel corso
della 60ยช sessione della Conferenza internazionale del lavoro:
n. 141 concernente le organizzazioni di lavoratori agricoli ed il
loro ruolo nello sviluppo economico e sociale;
n. 142 concernente il ruolo dell'orientamento e della formazione
professionale nella valorizzazione delle risorse umane.