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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indennita' di accompagnamento, goduta dai ciechi civili assoluti,
in virtu' della legge 28 marzo 1968, n. 406, e successive
modificazioni, a partire dal 1 gennaio 1982 viene equiparata a quella
goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E,
lettera A-bis, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915.
Per gli anni 1979, 1980 e 1981, l'indennita' attualmente goduta dai
ciechi assoluti civili viene rispettivamente elevata a lire 120 mila,
a lire 180 mila ed a lire 232 mila mensili.