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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In attesa del riordinamento della materia, cui si provvedera' con
la legge organica di riforma delle attivita' musicali da emanarsi, ai
sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, entro il 31 dicembre 1979, e salvo quanto
previsto dal successivo articolo 3, il personale artistico e tecnico
da impiegare, anche con rapporto di lavoro autonomo, dagli enti
lirici, dalle istituzioni concertistiche assimilate, da
amministrazioni, enti, istituzioni musicali aventi personalita'
giuridica pubblica o privata, nonche' da privati datori di lavoro,
per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, e'
assunto per il tramite dell'ufficio speciale per il collocamento dei
lavoratori dello spettacolo, istituito con decreto del Presidente
della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.
E' ammessa la richiesta nominativa.
Gli impiegati, gli operai ed i lavoratori in genere da utilizzare
per la realizzazione di manifestazioni artistiche sono assunti
secondo le norme della legge 29 aprile 1949, n. 264, e del decreto
del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.