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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 22,
concernente modificazioni di aliquota in materia di imposta sul
valore aggiunto per le cessioni e le importazioni degli animali vivi
della specie suina con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
Per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie
suina indicati nella tabella A, parte prima, n. 2, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto
stabilita nella misura del 6 per cento dall'articolo 16 del decreto
medesimo e' elevata al 9 per cento. L'aumento di aliquota si applica
anche per le cessioni e per le importazioni di carni e parti
commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina
fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia,
secche o affumicate, indicate nella tabella A, parte seconda, n. 1,
allegata al citato decreto, nonche' per quelle di tutti gli altri
prodotti di origine anche parzialmente suina indicati nella stessa
tabella A, parte seconda.