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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23,
concernente modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in
materia di agevolazioni al settore industriale, con le seguenti
modificazioni:
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
Il primo comma dell'articolo 69 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e'
cosi' modificato, con effetto dall'entrata in vigore della legge 2
maggio 1976, n. 183:
a) al punto 3) sono soppresse le parole "e fino a 15 miliardi
di lire";
b) il punto 4) e' soppresso.
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
Il terzo comma dell'articolo 69 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e'
sostituito, con effetto dall'entrata in vigore della legge 2 maggio
1976, n. 183, dal seguente:
"In caso di ampliamento, ammodernamento e riattivazione di
stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli
scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente
articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, e'
determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al
netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio
monetario, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi
di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi
investimenti".
Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
Art. 3-bis. - Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, si
considerano "ammodernamenti" le iniziative le cui attuazioni
specifiche non presuppongono un aumento dell'occupazione aziendale,
ad eccezione di quello derivante dall'applicazione della legge 1
giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, nonche'
dall'incremento di manodopera femminile, e che siano volte ad
apportare innovazioni agli impianti, con l'obiettivo di conseguire un
aumento della produttivita'.
Si considerano "ammodernamenti" anche le iniziative che, ove
richiesto da vincoli urbanistici, comportino cambiamenti nella
ubicazione dello stabilimento purche' tale mutamento ubicazionale
avvenga nell'ambito del medesimo comune del comprensorio, ove
definito, o delle comunita' montane o dei comuni vicini.
Art. 3-ter. - Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente
della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle domande
di finanziamento agevolato presentate agli istituti ed aziende di
credito anteriormente al 31 dicembre 1977, si considerano aree
insufficientemente sviluppate del centro-nord le zone depresse
determinate ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive
modificazioni e integrazioni.
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
I primi due commi dell'articolo 63 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono
sostituiti, per le domande di agevolazione presentate successivamente
all'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, dai seguenti
commi:
"Sono ammissibili al finanziamento a tasso agevolato le
iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali
ovvero all'ampliamento, alla riattivazione o all'ammodernamento di
stabilimenti esistenti, indipendentemente dall'ammontare degli
investimenti in impianti fissi.
Il finanziamento anzidetto e' concedibile limitatamente ai primi
30 miliardi di lire di investimenti in impianti fissi nel caso di
nuovi stabilimenti; nel caso di ampliamento, riattivazione o
ammodernamento di stabilimenti esistenti, il finanziamento e'
limitato all'importo risultante dalla differenza tra il limite di 30
miliardi e l'ammontare degli investimenti fissi preesistenti al netto
degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio
monetario; il relativo tasso di interesse, comprensivo di ogni onere
accessorio e spesa, sui finanziamenti agevolati di cui alla presente
rubrica, e' fissato nella misura del 30 per cento del tasso di
riferimento.
Nei casi di riattivazione sono ammessi al credito agevolato
soltanto i nuovi investimenti fissi fino al raggiungimento, valutato
con i criteri di cui al precedente comma, dell'importo di 30 miliardi
di lire di investimenti fissi".
Il limite di 15 miliardi di cui al secondo comma dell'articolo 72
ed al primo comma dell'articolo 74 del citato testo unico e' elevato
a 30 miliardi.
All'articolo 5 sono aggiunti i seguenti commi:
L'agevolazione di cui agli articoli 26, terzo comma, 36, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, e 105, primo comma, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si intende
applicabile anche alle societa' che, avendo realizzato nei territori
ivi indicati nuove iniziative produttive, esercitino anche fuori dei
territori medesimi altre attivita'.
In tal caso l'agevolazione si applica limitatamente alla parte di
reddito derivante dalle iniziative produttive del Mezzogiorno.
La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione
autentica delle norme ivi indicate.
L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
All'articolo 60 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Per le iniziative di ristrutturazione e riconversione
industriale, nonche' per i nuovi impianti e gli ampliamenti di
qualsiasi dimensione, conformi ai programmi finalizzati di cui al
quarto comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675,
localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del presente testo
unico, le agevolazioni finanziarie previste da tale legge sono
cumulabili, a valere sulle disponibilita' del Fondo per la
ristrutturazione e la riconversione industriale di cui al primo comma
dell'articolo 3 della predetta legge, con il contributo di cui
all'articolo 69, primo comma, del presente testo unico, nei limiti
del 70 per cento del costo globale preventivo del progetto";
b) il terzo comma e' soppresso;
c) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Le imprese di cui al decimo comma dell'articolo 3 della legge
12 agosto 1977, n. 675, per i progetti di ristrutturazione e di
riconversione localizzati nel centro-nord possono accedere alle
agevolazioni previste dalla legge stessa allorche' i progetti
previsti nei programmi complessivi di cui al richiamato decimo comma
risultino conformi ai programmi finalizzati per la parte in essi
rientrante e prevedano che almeno il 40 per cento del costo globale
preventivo dei programmi complessivi stessi sia da realizzarsi nei
territori di cui all'articolo 1 del presente testo unico".
L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
Il decimo comma dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n.
675, e' sostituito dal seguente:
"Le imprese il cui capitale sociale sia pari o superiore a lire
30 miliardi, per accedere alle agevolazioni di cui alla presente
legge sono tenute a comunicare al CIPI, oltre quanto disposto
dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito,
con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350, i programmi
complessivi degli investimenti costituiti dai progetti di nuovi
impianti, di ampliamento e di ammodernamento, nonche' i progetti di
ristrutturazione e di riconversione ammissibili ai benefici della
presente legge, di cui fondatamente si prevede l'inizio della
realizzazione entro l'anno successivo a quello della presentazione
delle richieste di agevolazioni. Si dovra' indicare in particolare:
l'oggetto delle iniziative; i progetti di ristrutturazione e
riconversione; il periodo di tempo di attuazione dei progetti stessi;
il relativo piano di finanziamento e l'entita' finanziaria
complessiva; la manodopera per la quale sono richieste agevolazioni
alla mobilita', con la specificazione delle categorie e delle
qualifiche nonche' delle quote di occupazione femminile e giovanile;
i processi di decentramento produttivo che prevedono di attuare; le
previsioni di integrazione nell'ambito aziendale delle attivita'
decentrate; i livelli complessivi di occupazione finale; la prevista
localizzazione delle iniziative contenute nei progetti; gli eventuali
fabbisogni infrastrutturali. Tali programmi devono altresi' essere
comunicati alla presidenza della commissione parlamentare di cui al
successivo articolo 13".
L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 12 agosto 1977, n.
675, e' sostituito dal seguente:
"La gestione delle agevolazioni di cui alle lettere a), b) e c)
del primo comma dell'articolo 4, nonche' dei contributi in conto
capitale di cui al secondo comma dell'articolo 60 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, puo' essere affidata all'istituto di credito a medio termine
di cui al primo comma del presente articolo, anche in deroga alle
norme di legge e di statuto, in base ad apposita convenzione, da
approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro".
L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
Alle iniziative ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, per le quali sia gia' stato emanato il decreto di
concessione dei contributi previsti dalla legge 1° dicembre 1971, n.
1101 e dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e non anche
il contributo in conto capitale di cui alla legge 6 ottobre 1971, n.
853, puo' essere concesso, limitatamente agli investimenti fissi
avviati a realizzazione entro un anno dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-legge, il contributo in
conto capitale nella misura prevista dall'articolo 69 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, cosi' come modificato dal precedente articolo 2, sulla base
dei criteri e delle modalita' di cui alla legge 6 ottobre 1971, n.
853.
I comitati interministeriali previsti dalle leggi di cui al primo
comma dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono
sciolti.
L'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e' sostituito dal seguente:
"La concessione del credito agevolato nei casi previsti dagli
articoli 5, 6 e 8 del presente decreto, a favore delle imprese che
realizzano nel centro-nord progetti comportanti un investimento
globale superiore a lire 2.000 milioni e' subordinata
all'autorizzazione da parte del CIPI ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito,
con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350".
Dalle spese ammissibili alle agevolazioni previste dalle leggi
relative agli incentivi finanziari a favore di iniziative industriali
si intendono esclusi gli interessi intercalari.
Dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:
Art. 12-bis. - Il primo e il secondo comma dell'articolo 20 della
legge 12 agosto 1977, n. 675, sono sostituiti dai seguenti:
"E' costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio
termine (Mediocredito centrale) il "Fondo centrale di garanzia" per i
finanziamenti a medio termine che gli istituti ed aziende di credito
di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono
alle medie e piccole imprese industriali, anche in forma cooperativa,
definite ai sensi dell'articolo 2, lettera f), della presente legge.
La garanzia del fondo di cui al comma precedente e' di natura
sussidiaria e puo' essere accordata dal Mediocredito centrale agli
istituti ed aziende di credito indicati al precedente comma, su
richiesta dei medesimi o delle imprese interessate.
La garanzia si esplica sino a 30 milioni nella misura del 90 per
cento della perdita subita dall'Istituto finanziatore e puo'
raggiungere l'80 per cento dell'eccedenza, a fronte del capitale,
degli interessi di mora calcolati in misura comunque non superiore al
tasso di riferimento determinato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente al momento della
stipula del contratto, nonche' a fronte degli accessori e delle
spese, dopo aver esperito tutte le procedure ritenute utili, d'intesa
con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del
finanziamento e di eventuali altri garanti.
I limiti dei finanziamenti per i quali puo' essere concessa la
garanzia del "Fondo" sono determinati dal CIPI su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il
Mediocredito centrale, ad eccezione dei finanziamenti concessi ai
sensi della presente legge alle piccole e medie imprese industriali,
i quali possono fruire della garanzia del Fondo per l'intero loro
ammontare".
Art. 12-ter. - L'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, come modificato dall'articolo 66
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218, e' sostituito dal seguente:
"Gli istituti di credito, indicati nel precedente articolo 3, che
deliberino operazioni di credito agevolato ai sensi del presente
decreto, sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge o di
statuto, a stipulare i finanziamenti al tasso di interesse agevolato
previsto per le iniziative indicate nei precedenti articoli 5, 6, 8 e
12 ed a procedere alla loro erogazione in conformita' alle norme del
presente decreto e alle successive norme di attuazione nonche' ai
contratti, senza attendere che i provvedimenti di concessione del
contributo in conto interessi siano emanati dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dalla Cassa per il
Mezzogiorno.
Qualora i suddetti provvedimenti non siano emanati entro sei mesi
dalla data di stipulazione, gli istituti di credito potranno chiedere
alle imprese finanziate, per ogni rata scadente successivamente,
anche l'importo corrispondente alla rispettiva quota di contributo in
conto interessi ancora non concesso, fermo restando che per la prima
rata viene mantenuto il tasso agevolato di interesse.
Nel caso che le iniziative siano ammesse al credito agevolato, il
contributo e' concesso in relazione al tasso di riferimento vigente
alla data della stipulazione del contratto, con decorrenza dalla data
della prima erogazione dell'importo finanziato. Riscosso il
contributo, gli istituti accrediteranno alle imprese finanziate
quanto da esse eventualmente pagato in applicazione del precedente
comma".
Art. 12-quater. - Per le operazioni che sono state stipulate dagli
istituti di credito a medio termine con riferimento al decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, prima della data
di entrata in vigore del presente decreto-legge a tasso pari o
superiore al tasso di riferimento vigente al momento della stipula
del contratto di finanziamento, il contributo in conto interessi e'
concesso con decorrenza dalla data della stipula ed in misura pari
alla differenza tra il tasso di riferimento vigente al momento della
stipula ed il tasso che per ciascuna operazione e' applicabile ai
sensi degli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 marzo 1979
PERTINI
ANDREOTTI - PANDOLFI -
NICOLAZZI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO