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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20,
concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al
contenimento del costo del lavoro nonche' norme in materia di
obblighi contributivi, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: si applica altresi',
sono inserite le seguenti: alle imprese artigiane, escluse quelle
edili ed affini, limitatamente ai lavoratori dipendenti e con
esclusione dei titolari e dei coadiuvanti, nonche'.
All'articolo 3, sono aggiunti i seguenti commi:
Il termine di cui al comma precedente si applica anche al
versamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro le malattie, nonche' alle Casse mutue
provinciali di malattia di Trento e Bolzano.
A decorrere dal periodo di paga relativo al mese di aprile 1979
sono abrogate le disposizioni che consentono ai datori di lavoro di
effettuare il versamento dei contributi di cui ai commi precedenti
con periodicita' diversa da quella mensile.
Resta salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni
relativamente ai contributi dovuti per gli operai agricoli, gli
addetti ai servizi domestici e familiari nonche' ai contributi dovuti
alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
Sono fatte salve inoltre le disposizioni di cui all'articolo 6,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1957, n. 818.
Dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente:
Art. 3-bis. - Con effetto dal 1 aprile 1979, ai fini della
applicazione del presente decreto, si considera esportatore abituale,
giusta la dizione contenuta nella legge 8 agosto 1977, n. 573, chi
nell'anno o nella media del triennio solare precedente ha effettuato
esportazioni per un ricavo complessivo, tenendo conto anche
dell'esportazione effettuata tramite commissionari, superiore
rispettivamente al 40 e al 30 per cento del volume d'affari
determinato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con esclusione
dell'ammontare delle cessioni di beni in transito depositati in
luoghi soggetti a vigilanza doganale.