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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21,
concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio
degli immobili adibiti ad uso di abitazione, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:
L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti
ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1 luglio 1975 al 29
luglio 1978, e non ancora eseguiti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, non puo' avvenire
prima del 1 gennaio 1980.
La data di esecuzione e' fissata con decreto dal pretore, su
istanza del locatore, nei seguenti termini:
per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1975 al 30
giugno 1976 entro il 30 giugno 1980;
per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1976 al 30
giugno 1977 entro il 31 dicembre 1980;
per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1977 al 29
luglio 1978 entro il 31 marzo 1981.
All'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo
il 29 luglio 1978 a seguito di procedure iniziate prima di tale data,
e' fissata 15 mesi dopo la data di esecutorieta' del provvedimento
stesso.
Dopo l'articolo 1 e' aggiunto il seguente:
Art. 1-bis. - L'articolo 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
e' modificato come segue:
dopo le parole: "negli articoli 67, 70 e" aggiungere: ", ferme
restando le scadenze convenzionali, nell'articolo";
dopo il primo periodo aggiungere: "Nei casi previsti dalle
lettere a), b) e dall'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo
29 tale facolta' e' riconosciuta soltanto ove ricorra la necessita'
del locatore o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in
linea retta, verificatasi dopo la costituzione del rapporto
locatizio";
alla fine dell'ultimo periodo aggiungere le parole:
"nonche' quelle dell'articolo 69, settimo, ottavo e nono
comma".
All'articolo 2, nel primo comma, alinea introduttivo, la parola:
"articolo" e' sostituita dalle seguenti: "articolo 1"; nel secondo
comma, le parole: "1 gennaio 1976", sono sostituite dalle seguenti:
"1 luglio 1975", e le parole da: "Tuttavia", sino alla fine del
comma, sono sostituite dalle seguenti: "Tuttavia per i provvedimenti
previsti al n. 1) del primo comma, se la morosita' e' sanata entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, si applicano le disposizioni degli
articoli 1 e 4".
Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:
Art. 2-bis. - Nei comuni con popolazione superiore a
cinquecentomila abitanti nonche' nei comuni con essi confinanti,
l'esecuzione dei provvedimenti, previsti al n. 1) dell'articolo 2,
emessi nei confronti dei soggetti il cui reddito complessivo netto,
riferito alla somma dei redditi imputati agli stessi e a tutti i
soggetti di imposta che abbiano residenza anagrafica nell'unita'
immoliare, sia inferiore, per l'anno 1977, a lire otto milioni e'
sospesa fino al 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, allorquando il
conduttore sia rimasto nella detenzione dell'immobile.
L'esecuzione dei provvedimenti indicati nel comma precedente,
qualora la morosita' sia stata interamente sanata nel termine
previsto nello stesso comma, e' fissata dal pretore non prima del 1
aprile 1981 ed entro il 31 dicembre 1981. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 4 del presente decreto nonche' degli
articoli 59, 60 e 61 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
Art. 3. - La data di esecuzione dei provvedimenti indicati
all'articolo 1 e' fissata dal pretore secondo le disposizioni dei
commi primo, secondo, terzo e quinto dell'articolo 2 del
decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298, convertito nella legge 28
luglio 1978, n. 395, se il locatore dichiara, sotto la propria
responsabilita' e indicandone i motivi, di avere la urgente
necessita' di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del
coniuge, dei genitori o dei figli.
Il locatore che abbia ottenuto la disponibilita' dell'immobile ai
sensi del comma precedente e che, nel termine di tre mesi dalla
avvenuta consegna, non lo abbia adibito ad abitazione propria, del
coniuge o dei genitori o dei figli, ovvero che, entro due anni
dall'avvenuta consegna, ne modifichi la destinazione della quale ha
allegato la necessita', e' tenuto, se il conduttore lo richiede, al
ripristino del contratto, salvo i diritti acquistati da terzi in
buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri
sopportati, ovvero al risarcimento del danno nei confronti del
conduttore in misura non superiore a quarantotto mensilita' del
canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 23 della legge 27
luglio 1978, n. 392.
Il giudice, oltre a disporre il ripristino del contratto e il
rimborso delle spese o il risarcimento del danno, ordina al locatore
il pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni da
devolvere al comune nel cui territorio e' sito l'immobile, ad
integrazione del fondo sociale previsto dal titolo III della legge 27
luglio 1978, n. 392.
Dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente:
Art. 3-bis. - Il decreto che fissa la data di esecuzione dei
provvedimenti di rilascio indicati negli articoli precedenti che sono
fondati sulla morosita' del conduttore o del subconduttore ovvero
sulla urgente e improrogabile necessita' del locatore e' comunicato
alla competente commissione assegnazione alloggi prevista
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1972, n. 1035.
La commissione assegnazione alloggi modifica d'ufficio le
graduatorie per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale
pubblica dopo aver attribuito ai soggetti, gia' collocati nelle
graduatorie, nei cui confronti siano stati emessi i provvedimenti di
rilascio indicati nel comma precedente, il punteggio stabilito dal n.
10) del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
Entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto che fissa la
data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio indicati nel primo
comma, i soggetti nei cui confronti siano stati emessi tali
provvedimenti, purche' siano in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche ed integrazioni,
possono avanzare domanda di assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica al competente comune, anche se e' scaduto il
termine di cui all'articolo 9, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti e nei
comuni con essi confinanti, alle persone, contemplate nel decreto del
pretore che fissa la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio
indicati nel primo comma divenuti esecutivi prima della entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, che siano in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive
modifiche e integrazioni, e' riservata una quota non superiore al 20
per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da
assegnare annualmente alla generalita' dei cittadini.
La disposizione del precedente comma si applica sino al 31 marzo
1981.
Dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:
Art. 4-bis. - Per i periodi di imposta 1979, 1980, 1981 e
relativamente alle unita' immobiliari urbane destinate ad abitazione,
la misura del 20 per cento prevista dal primo comma dell'articolo 38
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597, e' elevata all'80 per cento.
L'aumento indicato al precedente comma non si applica alle unita'
immobiliari per le quali siano state rilasciate licenza edilizia,
concessione o autorizzazione per restauro, risanamento conservativo o
ristrutturazione edilizia, per il periodo di validita' dei suddetti
provvedimenti, nonche', per le nuove abitazioni, per i primi 12 mesi
dalla data di rilascio del certificato di abitabilita'. Non si
applica altresi' alle unita' immobiliari situate nei comuni ed alle
condizioni indicate dal secondo comma dell'articolo 26 della legge 27
luglio 1978, n. 392.
Art. 4-ter. - Nei comuni con popolazione superiore a 400.000
abitanti il Ministero dell'interno e' autorizzato, in via eccezionale
e transitoria, a provvedere, per il tramite delle competenti
prefetture e sentito il sindaco, al pagamento di una somma non
superiore a L. 500.000 in favore dei soggetti che ne facciano
richiesta per sanare la morosita', nei cui confronti siano stati
emessi i provvedimenti di rilascio indicati nel n. 1) dell'articolo 2
ed il cui reddito per l'anno 1977, riferito alla somma dei redditi
imputati ai soggetti medesimi ed alle persone con essi abitualmente
conviventi, non sia superiore complessivamente all'importo di due
pensioni minime INPS per la generalita' dei lavoratori per nuclei
familiari costituiti da uno o due componenti.
La richiesta, corredata dalla documentazione necessaria, deve
essere proposta, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, al prefetto
competente che, accertato il ricorrere delle condizioni previste nel
comma precedente, nonche' il pagamento, anche contestuale, della
somma residua dovuta al locatore, provvede a corrispondere
direttamente al locatore stesso o all'ufficiale giudiziario il
contributo concesso.
Art. 4-quater. - Gli enti pubblici previdenziali, con esclusione
della Cassa nazionale del notariato, e le societa' ed enti
assicurativi che sono tenuti per legge, per statuto o per
disposizione dell'autorita' di vigilanza ad effettuare investimenti
immobiliari, devono mensilmente rendere pubblico, mediante
l'affissione di apposito avviso presso il comune e la pretura nel cui
mendamento e' sito ciascuno degli immobili, l'elenco delle unita'
immobiliari gia' destinate ad uso di abitazione che si siano rese o
che si rendano disponibili.
Le unita' immobiliari indicate nel comma precedente non possono
essere locate se la loro disponibilita' non e' stata resa pubblica
con le modalita' indicate nel primo comma.
Nella locazione delle stesse unita' immobiliari gli enti e le
societa' indicate nel primo comma devono dare priorita' a coloro che
ne abbiano fatto richiesta e che dimostrino che nei loro confronti
sono stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nei numeri 1)
e 2) dell'articolo 2.
Art. 4-quinquies. - All'onere di cui all'articolo 4-ter, valutato
in lire 2.000 milioni, si provvede con lo stanziamento di cui al
capitolo 1291 dello stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno finanziario 1979.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 1979
PERTINI
ANDREOTTI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO