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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi, con le seguenti modificazioni:
l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
Art. 1 - (Imprese soggette all'amministrazione straordinaria e
norme applicabili). - Le imprese di cui al primo comma dell'articolo
1 della legge fallimentare, approvata con regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, sono soggette a procedura di amministrazione
straordinaria, con esclusione del fallimento, qualora abbiano una
esposizione debitoria, verso istituti o aziende di credito o istituti
di previdenza e di assistenza sociale, superiore a cinque volte il
capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato
nonche' a venti miliardi di lire, di cui almeno uno per finanziamenti
agevolati.
Quando sia stato accertato giudiziariamente, ai sensi degli
articoli 5 e 195 della legge fallimentare, d'ufficio o ad iniziativa
dei soggetti indicati dall'articolo 6 della predetta legge, lo stato
di insolvenza dell'impresa ovvero l'omesso pagamento di almeno tre
mensilita' di retribuzione, il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato dispone con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro, la procedura di amministrazione straordinaria.
La procedura si attua ad opera di uno o tre commissari sotto la
vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ed e' disciplinata, in quanto non diversamente
stabilito con il presente decreto-legge, dagli articoli 195 e
seguenti e dall'articolo 237 della legge fallimentare. La revoca del
commissario e' disposta su parere conforme del Comitato dei Ministri
per il coordinamento della politica industriale (CIPI).
Del comitato di sorveglianza devono far parte, a seconda che sia
composto da tre o da cinque membri, uno o due creditori chirografari,
scelti tra persone particolarmente esperte nel ramo di attivita'
esercitato dall'impresa. A tutti gli effetti stabiliti dalla legge
fallimentare, il provvedimento di cui al comma precedente e'
equiparato al decreto che ordina la liquidazione coatta
amministrativa;
l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
Art. 2 - (Poteri e compenso del commissario). - Con il decreto che
dispone la procedura di amministrazione straordinaria puo' essere
disposta, tenendo anche conto dell'interesse dei creditori, la
continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario
per un periodo non superiore a due anni, prorogabile una sola volta
per non oltre un anno su conforme parere del CIPI. Con successivi
decreti, tenendo anche conto di eventuali richieste del comitato di
sorveglianza e su conforme parere del CIPI, puo' essere in tutto o in
parte revocata l'autorizzazione a continuare l'esercizio
dell'impresa.
Il commissario predispone un programma, la cui esecuzione deve
essere autorizzata dall'autorita' di vigilanza su conforme parere del
CIPI. Il programma deve prevedere, in quanto possibile e tenendo
conto degli interessi dei creditori, un piano di risanamento,
coerente con gli indirizzi della politica industriale, con
indicazione specifica degli impianti da riattivare e di quelli da
completare, nonche' degli impianti o complessi aziendali da
trasferire e degli eventuali nuovi assetti imprenditoriali; per
quanto possibile deve essere preservata l'unita' dei complessi
operativi, compresi quelli da trasferire.
Sino a quando il programma non e' esecutivo, gli atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione devono essere specificatamente
autorizzati dal CIPI a pena di nullita'. L'autorizzazione non e'
necessaria per gli atti previsti nell'articolo 35 della legge
fallimentare, se di valore non superiore a lire duecento milioni.
Nella distribuzione di acconti ai creditori previsti dal secondo
comma dell'articolo 212 della legge fallimentare sono preferiti i
lavoratori dipendenti e le imprese artigiane e industriali con non
piu' di cento dipendenti.
Il compenso del commissario e' liquidato dall'autorita' di
vigilanza in base agli emolumenti spettanti ai presidenti degli enti
pubblici economici e tenendo conto della entita' della gestione;
dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
Art. 2-bis - (Garanzia dello Stato). - Il Tesoro dello Stato puo'
garantire in tutto o in parte i debiti che le societa' in
amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie
per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione
ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature
industriali.
L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del
precedente comma non puo' eccedere, per il totale delle imprese
garantite, i cinquecento miliardi di lire.
Le condizioni e modalita' della prestazione delle garanzie saranno
disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera
del CIPI.
Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, da classificarsi
tra le spese di carattere obbligatorio;
all'articolo 3, secondo comma, il primo periodo e' l'accertamento
giudiziario dello stato di insolvenza delle societa' su indicate e'
compiuto dal tribunale ai sensi del secondo comma dell'articolo 1,
anche per iniziativa del commissario o dei commissari;
e al medesimo comma le parole: del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono sostituite dalle seguenti:
della legge fallimentare;
all'articolo 3, dopo il secondo, sono aggiunti i seguenti commi:
Nei confronti delle societa' di cui al primo comma, ancorche' non
sia stato accertato lo stato di insolvenza, il commissario o i
commissari delle societa' poste in amministrazione straordinaria
possono esperire l'azione revocatoria di cui all'articolo 67 della
legge fallimentare, relativamente agli atti indicati ai numeri 1), 2)
e 3) dello stesso articolo, posti in essere nei cinque anni anteriori
alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della societa'
in amministrazione straordinaria, e relativamente agli atti indicati
al n. 4) e al secondo comma di detto articolo, posti in essere nei
tre anni anteriori.
Ai fini dell'esperimento dell'azione il commissario o i commissari
possono richiedere informazioni alla Commissione nazionale per le
societa' e la borsa, e ad ogni altro pubblico ufficio, che sono
tenuti a fornirle entro trenta giorni. Possono altresi' chiedere alla
CONSOB di effettuare, allo scopo di accertare tutti i rapporti di
carattere giuridico e patrimoniale intercorsi tra le societa' in
amministrazione straordinaria e quelle passivamente legittimate
rispetto all'azione revocatoria di cui al comma precedente, le
indagini consentite dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. L'accertamento
deve compiersi entro 120 giorni dalla data della richiesta.
Il commissario e' legittimato a proporre la denuncia prevista
dall'articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori e i
sindaci delle societa' indicate alle lettere a), b) e c) del primo
comma del presente articolo. Ove il tribunale accerti la sussistenza
delle piu' gravi irregolarita' di cui al terzo comma del citato
articolo 2409 il commissario potra' essere nominato amministratore
giudiziario della societa' i cui amministratori hanno compiuto le
gravi irregolarita' sopra indicate.
Le domande giudiziali previste dai commi precedenti e quelle di
responsabilita' cui il commissario e' legittimato a norma
dell'articolo 206, primo comma, della legge fallimentare, vanno
proposte dinanzi al tribunale che ha accertato il primo stato di
insolvenza ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, con il rito
disciplinato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533. Le relative sentenze
sono provvisoriamente esecutive.
Le norme di cui ai commi precedenti sono applicabili anche agli
atti e ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore
del presente decreto-legge;
all'articolo 3, dopo l'ultimo e' aggiunto il seguente comma:
Nei casi di societa' collegate a norma del primo comma del presente
articolo, ove si verifichi l'ipotesi di una direzione unitaria, gli
amministratori delle societa' che hanno esercitato tale direzione
rispondono in solido con gli amministratori della societa' in
amministrazione straordinaria dei danni da questi cagionati alla
societa' stessa;
all'articolo 4, primo comma, sono soppresse le parole: al momento
della dichiarazione o successivamente; al secondo comma, le parole:
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono sostituite dalle
seguenti:
della legge fallimentare;
l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
Art. 5 - (Interventi di societa' consortili). - Ai fini
dell'acquisto di aziende, complessi aziendali o impianti appartenenti
alle imprese poste in amministrazione straordinaria ai sensi del
presente decreto, le societa' consortili, di cui alla legge 5
dicembre 1978, n. 787, possono costituire nuove societa' per azioni.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano, dalla data
della costituzione e per la durata della societa' consortile, alle
imprese per il cui risanamento sia stata autorizzata la costituzione
di societa' consortili ai sensi della legge 5 dicembre 1978, n. 787,
ne' alle societa' che le controllano a norma del secondo comma
dell'articolo 2 della legge medesima. Tuttavia la societa' consortile
puo' in ogni momento domandare la dichiarazione giudiziaria dello
stato di insolvenza di tali imprese, ai sensi e per gli effetti del
presente decreto;
dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:
Art. 5-bis - (Agevolazioni fiscali sui trasferimenti).
I trasferimenti di aziende o di complessi aziendali, anche relativi
a singoli rami di impresa, appartenenti alle imprese poste in
amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto sono
soggetti alla imposta di registro nella misura fissa di un milione di
lire;
Art. 5-ter - (Modifiche all'articolo 4 della legge 5 dicembre 1978,
n. 787). - Dopo l'articolo 4 della legge 5 dicembre 1978, n. 787, e'
inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - Il Ministro del tesoro, sentito il parere del
Comitato per il credito e il risparmio, una volta approvati i piani
di risanamento ai sensi del precedente articolo 4, puo' convocare gli
istituti di credito a medio e lungo termine che esercitano il credito
industriale e le aziende di credito, i quali risultino essere
creditori dell'impresa il cui piano di risanamento e' stato approvato
affinche' deliberino sulla costituzione di una societa' consortile ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, destinata al
risanamento dell'impresa medesima.
La costituzione della societa' consortile deve essere approvata
dalla maggioranza degli, istituti ed aziende votanti la quale
rappresenti tre quarti della totalita' dei crediti, degli istituti ed
aziende convocati per la deliberazione.
La partecipazione alla societa' consortile, la cui costituzione e'
approvata a norma del comma precedente, e' vincolante per tutti gli
istituti ed aziende convocati per la deliberazione, i quali sono
obbligati a partecipare alla societa' consortile in misura
proporzionale ai rispettivi crediti nei confronti della impresa da
risanare, fermi restando i limiti previsti dal quinto e sesto comma
dell'articolo 1 della presente legge.
E' tuttavia consentito agli istituti od aziende dissenzienti o che
non abbiano partecipato alla votazione di rinunciare a partecipare
alla societa' consortile negando la propria adesione con
comunicazione al Ministro del tesoro entro il termine perentorio di
30 giorni dalla comunicazione della deliberazione. In tal caso le
quote di partecipazione dei creditori che abbiano negato la propria
adesione saranno ripartite fra gli istituti e le aziende partecipanti
in misura proporzionale alle rispettive quote, sempre nel rispetto
dei limiti previsti dal quinto e sesto comma dell'articolo 1 della
presente legge.
Dalla data dell'invio dell'avviso di convocazione di cui al primo
comma e per i due anni successivi, gli istituti e le aziende che
hanno negato la propria adesione non possono, sotto pena di nullita',
iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio della impresa
per il cui risanamento e' stata costituita la societa' consortile ne'
possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto agli
istituti ed aziende di credito che hanno partecipato alla societa'
consortile medesima.
Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti
rimangono sospese e le decadenze non si verificano";
all'articolo 6, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai
seguenti:
Ai fini di quanto previsto dalla legge fallimentare, relativamente
alle imprese per le quali e' stata disposta la procedura di
amministrazione straordinaria e' competente il tribunale che ha
accertato lo stato di insolvenza ai sensi del secondo comma
dell'articolo 1 del presente decreto, ferma restando la competenza
ordinaria per le opposizioni alle sentenze dichiarative dello stato
di insolvenza e alle sentenze di cui all'articolo 4 del decreto
stesso.
L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.
La cancellazione di iscrizioni ipotecarie sui beni delle imprese in
amministrazione straordinaria venduti dal commissario e' ordinata con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:
Art. 6-bis - (Modalita' di trasferimenti di complessi aziendali). -
Nei casi di trasferimenti di aziende, impianti o complessi aziendali
o di immobili o mobili in blocco e' consentita la vendita senza
incanto e la vendita ad offerta privata, previa l'autorizzazione
dell'autorita' di vigilanza e sentito il parere del comitato di
sorveglianza.
Nei casi predetti, il valore dei beni da trasferire e' determinato
da uno o piu' esperti nominati dal commissario liquidatore i quali si
atterranno ai criteri di valutazione propri a ciascuno dei beni da
trasferire e, quando trattasi di aziende o complessi aziendali, ad un
criterio di valutazione che tenga conto, tra l'altro, della
redditivita' all'atto della stima e nel biennio successivo.
Art. 6-ter - (Durata di applicazione). - Le disposizioni del
presente decreto si applicano sino all'entrata in vigore di una nuova
legge di riforma del regime delle societa'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 aprile 1979
PERTINI
ANDREOTTI - NICOLAZZI -
MORLINO - VISENTINI
- PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO