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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nomina a magistrato di tribunale
La nomina a magistrato di tribunale ha luogo al compimento di due
anni dalla nomina a uditore giudiziario con delibera del Consiglio
superiore della magistratura, previo esame del parere motivato del
consiglio giudiziario del distretto o dei distretti nei quali
l'uditore ha prestato servizio.
In ogni caso, per la nomina a magistrato di tribunale e' necessario
che l'uditore abbia effettivamente esercitato le funzioni
giurisdizionali per non meno di un anno; ma la nomina ha comunque
decorrenza, ad ogni effetto, dal compimento di due anni dalla nomina
ad uditore.