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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine previsto dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 24
dicembre 1976, n. 898, e' prorogato di un anno, anche agli effetti di
cui al successivo quarto comma dell'articolo medesimo.