Legge Ordinaria n. 112 del 27/03/1980 (Pubblicata nella G.U. del 4 aprile 1980 n. 94)
Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalita' giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonche' integrazioni allo stesso decreto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  istituti  di  patronato  e di assistenza sociale costituiti ai
sensi  dell'articolo  2  del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello  Stato  29 luglio 1947, n. 804, hanno personalita' giuridica di
diritto privato.
 

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