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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno personalita' giuridica di
diritto privato.