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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per gli anni dal 1979 al 1983, il numero delle promozioni da
maresciallo capo a maresciallo maggiore dell'Esercito e gradi
corrispondenti della Marina in servizio permanente e' stabilito come
segue:
per l'Esercito - ruolo unico delle armi e dei servizi: n. 1.350
unita' nell'anno 1979 e 700 unita' per ciascuno degli anni
successivi;
per la Marina: n. 450 unita' nell'anno 1979 ed in ciascuno degli
anni successivi, fatta eccezione per l'anno 1981 per il quale il
numero delle promozioni e' stabilito in 600 unita'.
Non possono essere comunque promossi i marescialli capi e i capi di
seconda classe che non abbiano compiuto almeno quattro anni di
anzianita' di grado.
Le promozioni di cui al precedente primo comma hanno luogo anche in
soprannumero agli organici dei marescialli maggiori e dei capi di
prima classe e decorrono dal 1 gennaio di ciascun anno per i
sottufficiali che entro tale data abbiano compiuto almeno quattro
anni di anzianita' nel grado di maresciallo capo o di capo di seconda
classe.
I marescialli capi ed i capi di seconda classe sono valutati con i
criteri vigenti per ciascuna Forza armata e, se idonei, sono iscritti
nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.
I quadri di avanzamento a maresciallo maggiore e a capo di prima
classe gia' formati per l'anno 1979 restano operanti.
Le promozioni in soprannumero per l'anno 1979 disposte ai sensi del
presente articolo hanno decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1
gennaio 1979 e, agli effetti economici, dal 1 gennaio 1980.