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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per le esigenze finanziarie connesse al completamento degli
interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'agosto 1962
e' assegnato alla regione Campania, per il quadriennio 1980-83, un
contributo speciale di lire 190 miliardi, da iscrivere nello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro. La spesa per l'anno
finanziario 1980 e' determinata in lire 30 miliardi.
Con l'anzidetto contributo la regione Campania provvede, anche a
mezzo di delega agli enti locali e con finalita' di sviluppo
economico-sociale e di riassetto del territorio, di propulsione della
produzione agricola artigianale, commerciale ed industriale, a tutti
gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a
quelli concernenti il ripristino e la ricostruzione di edifici
pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali
e strade non statali, di ogni altra opera di interesse degli, enti
locali, alla concessione di contributi per il ripristino e la
ricostruzione degli immobili privati danneggiati, nonche' agli
interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n.
364.