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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Al quadro I - ruolo normale del Corpo di stato maggiore - della
tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive modificazioni, nella colonna 3, in corrispondenza del
grado di capitano di fregata, le parole: "3 anni di imbarco, di cui
almeno 18 mesi in comando, anche se compiuti in tutto o in parte nel
grado di capitano di corvetta (1)" sono sostituite dalle seguenti: "3
anni di imbarco, di cui almeno 12 mesi in comando, anche se compiuti
in tutto o in parte nel grado di capitano di corvetta". La nota (1)
e' soppressa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 gennaio 1980
PERTINI
COSSIGA - SARTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO