Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1980 le istituzioni culturali elencate
nella tabella, di cui al secondo comma del presente articolo, sono
ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato nella misura
indicata nella tabella stessa. La tabella puo' includere anche
istituzioni che alla data di entrata in vigore della presente legge
non fruiscano di contributo finanziario dello Stato, ed e' emanata
con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del
tesoro, sentito il parere delle commissioni permanenti delle due
Camere competenti per materia, entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
Condizione per l'iscrizione nella tabella e' che:
a) gli enti svolgano servizi di rilevante valore culturale;
b) gli enti svolgano e promuovano attivita' di ricerca;
c) gli enti svolgano attivita' sulla base di un programma che
abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature idonee
per lo svolgimento delle loro attivita'.
Non possono essere comprese nella tabella quelle istituzioni
culturali e di ricerca scientifica che operino strettamente sotto la
competenza e la vigilanza di amministrazioni statali diverse dal
Ministero per i beni culturali e ambientali.
La tabella e' soggetta ogni tre anni a revisione da attuarsi con le
stesse formalita' di cui al primo comma. La eventuale modifica degli
stanziamenti complessivi, di cui al capitolo 1605 dello stato di
previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e
ambientali, in conseguenza della modifica triennale della tabella, ha
luogo con la legge annuale di bilancio.
Con la pubblicazione della tabella le precedenti norme istitutive
di finanziamenti a favore degli enti in essa indicati si intendono
abrogate.
Sono fatte salve le contribuzioni agli enti compresi nella tabella
per manifestazioni rientranti nelle specifiche attribuzioni di
Ministeri diversi da quello per i beni culturali e ambientali.