Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 10 gennaio 1979 i cittadini italiani affetti dal
morbo di Hansen, riconosciuti tali da una pubblica autorita'
sanitaria individuata dalle regioni e ricoverati in appositi luoghi
di cura o assistiti a domicilio, hanno diritto al sussidio nella
misura di L. 20.000 giornaliere lorde.
Il sussidio indicato al primo comma e' integrato di L. 4.000 per
ogni familiare a carico.
In presenza di eventuali altri redditi, i cittadini di cui al primo
comma hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla
formazione di un reddito annuo netto di L. 7.500.000, ferma restando
l'integrazione di cui al precedente comma.
Per la determinazione della qualifica di familiare a carico valgono
le disposizioni previste dal testo unico delle norme concernenti la
concessione degli assegni familiari, approvate con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive
modificazioni ed integrazioni.
E' abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge 3 giugno
1971, n. 404.
L'integrazione di cui al secondo comma in favore dei familiari a
carico viene corrisposta fino a ventiquattro mesi dopo la morte
dell'hanseniano.
L'erogazione del sussidio di cui al primo comma e' temporaneamente
sospesa qualora l'hanseniano non si sottoponga agli accertamenti e ai
trattamenti profilattici e terapeutici prescritti dall'autorita'
sanitaria competente e conformi alle norme previste dalla legge 23
dicembre 1978, n. 833.