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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Soppressione dell'ENPAO e trasferimento della relativa gestione
all'ENPAM
Fino a quando non sara' provveduto con legge al riordinamento con
criteri unitari; dei trattamenti previdenziali delle categorie dei
liberi professionisti, e comunque per un periodo massimo di tre anni
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
trattamento di previdenza delle ostetriche iscritte all'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza delle ostetriche (ENPAO) e'
disciplinato dagli articoli seguenti.
Alla scadenza del termine triennale di cui al primo comma, l'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche (ENPAO) e'
sciolto e a decorrere dalla data medesima la gestione e il personale
ENPAO sono trasferiti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
medici (ENPAM), il quale provvedera' alla costituzione di una
gestione speciale per le ostetriche.