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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1975 e fino al 31 dicembre 1981 la
percentuale del cinque per cento di cui all'articolo 30, n. 7°, del
testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1959, n. 449, e' elevata al quindici per cento.