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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La spesa iscritta nello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri per far fronte agli oneri derivanti dalla
partecipazione italiana a interventi di solidarieta' in favore di
Paesi colpiti da gravi calamita' di cui alla legge 2 luglio 1970, n.
520, e' aumentata a partire dal 1979 a lire 200 milioni. Il detto
stanziamento potra', in caso di necessita', essere ulteriormente
integrato, sia nell'anno 1979 che negli esercizi successivi, con
provvedimenti di prelievo dal fondo di riserva per le spese
impreviste.