Legge Ordinaria n. 146 del 24/04/1980 (Pubblicata nella G.U. del 28 aprile 1980 n. 115)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  primo  comma  dell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica   29   settembre   1973,  n.  597,  nel  testo  sostituito
dall'articolo  5  della legge 13 aprile 1977 n. 114, la lettera c) e'
sostituita dalla seguente:
  "c)   gli   interessi  passivi  pagati  a  soggetti  residenti  nel
territorio  dello  Stato  o  a  stabili organizzazioni nel territorio
dello  Stato  di  soggetti  non residenti in dipendenza di prestiti o
mutui  agrari  di ogni specie, nonche' gli interessi passivi ed oneri
accessori   pagati  ai  medesimi  soggetti  in  dipendenza  di  mutui
garantiti  da ipoteca su immobili per i quali la deduzione e' ammessa
per  un  importo  complessivamente non superiore a quattro milioni di
lire, salvo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58;".
  L'importo di lire due milioni indicato nel primo comma, lettera i),
del   citato   articolo   10,   e'  elevato  a  lire  due  milioni  e
cinquecentomila.
  Le  disposizioni  dei  commi precedenti hanno effetto relativamente
agli oneri sostenuti dal 1 gennaio 1980.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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