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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nel testo sostituito
dall'articolo 5 della legge 13 aprile 1977 n. 114, la lettera c) e'
sostituita dalla seguente:
"c) gli interessi passivi pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o
mutui agrari di ogni specie, nonche' gli interessi passivi ed oneri
accessori pagati ai medesimi soggetti in dipendenza di mutui
garantiti da ipoteca su immobili per i quali la deduzione e' ammessa
per un importo complessivamente non superiore a quattro milioni di
lire, salvo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58;".
L'importo di lire due milioni indicato nel primo comma, lettera i),
del citato articolo 10, e' elevato a lire due milioni e
cinquecentomila.
Le disposizioni dei commi precedenti hanno effetto relativamente
agli oneri sostenuti dal 1 gennaio 1980.