Legge Ordinaria n. 15 del 06/02/1980 (Pubblicata nella G.U. del 7 febbraio 1980 n. 37)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge  15  dicembre  1979,  n.  625, concernente misure
urgenti  per  la  tutela  dell'ordine  democratico  e della sicurezza
pubblica, e convertito in legge con le seguenti modificazioni:
    all'articolo 1, nel primo comma e soppressa la parola "sempre";
    il terzo comma e' sostituito dal seguente:
    "Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al
primo  comma  non  possono  essere  ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto  a  questa  ed  alle  circostanze aggravanti per le quali la
legge  stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura
in modo indipendente da quella ordinaria del reato";
    all'articolo  2,  nel  nuovo  testo  dell'articolo 280 del codice
penale,  al  terzo  comma  sono  soppresse le parole "legislative, di
Governo";
    il quarto comma e' sostituito dal seguente:
    "Se  dai  fatti  di cui ai commi precedenti deriva la morte della
persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e,
nel  caso  di  attentato  alla  incolumita',  la  reclusione  di anni
trenta";
    il quinto comma e' sostituito dal seguente:
    "Le   circostanze   attenuanti  concorrenti  con  le  circostanze
aggravanti  previste  nel  secondo  e quarto comma non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste";
    l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
    "Dopo l'articolo 270 del codice penale e' aggiunto il seguente:
      "Art.  270-bis - (Associazioni con finalita' di terrorismo e di
eversione dell'ordine democratico). - Chiunque promuove, costituisce,
organizza  o  dirige  associazioni che si propongono il compimento di
atti  di  violenza  con  fini di eversione dell'ordine democratico e'
punito con la reclusione da sette a quindici anni.
      Chiunque  partecipa  a  tali  associazioni  e'  punito  con  la
reclusione da quattro a otto anni"";
    all'articolo 4, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "Per  i  delitti  commessi  per  finalita'  di  terrorismo  o  di
eversione    dell'ordine    democratico,   salvo   quanto,   disposto
nell'articolo   289-bis   del   codice   penale,  nei  confronti  del
concorrente  che,  dissociandosi  dagli altri, si adopera per evitare
che  l'attivita'  delittuosa  sia  portata  a  conseguenze ulteriori,
ovvero  aiuta  concretamente  l'autorita'  di  polizia  e l'autorita'
giudiziaria  nella  raccolta di prove decisive per l'individuazione o
la  cultura  dei concorrenti, la pena dell'ergastolo e' sostituita da
quella  della  reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono
diminuite da un terzo alla meta'";.
    l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
    "Fuori  del  caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del
codice penale, non e punibile il colpevole di un delitto commesso per
finalita'  di  terrorismo  o di eversione dell'ordine democratico che
volontariamente  impedisce  l'evento  e  fornisce  elementi  di prova
determinanti   per  la  esatta  ricostruzione  del  fatto  e  per  la
individuazione degli eventuali concorrenti";
    all'articolo 6, il primo comma e sostituito dal seguente:
    "Quando,  nel  corso di operazioni di polizia di (sicurezza volte
alla  prevenzione di delitti, se ne appalesi l'assoluta necessita' ed
urgenza,  gli  ufficiali  e  gli agenti di pubblica sicurezza possono
procedere  al  fermo  di  persone  nei  cui  confronti,  per  il loro
atteggiamento  ed  in relazione alle circostanze di tempo e di luogo,
si  imponga  la  verifica  della sussistenza di comportamenti ed atti
che,  pur  non  integrando  gli  estremi del delitto tentato, possano
essere   tuttavia  rivolti  alla  commissione  dei  delitti  indicati
nell'articolo 165-ter del codice di procedura penale o previsti negli
articoli 305 e 416 del codice penale";
    al sesto comma e soppressa la parola "invece";
    all'articolo 7, l'alinea introduttivo e sostituito dal seguente:
    "Il  primo,  il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo
238 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: ";
    e' aggiunto in fine il seguente comma:
    "Il  procuratore  della  Repubblica  o il pretore deve provvedere
immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato
il  fermo,  lo  convalida  con  decreto motivato, al piu' tardi nelle
quarantotto  ore successive al ricevimento della notizia prevista nel
secondo   comma.  Del  decreto  di  convalida  e  data  comunicazione
all'interessato";
    l'articolo 8 e sostituito dal seguente:
    "Per  i  delitti  aggravati ai sensi dell'articolo 1 del presente
decreto   sempre  obbligatoria  la  cattura;  per  essi  la  liberta'
provvisoria non puo' essere concessa quando sono punibili con la pena
detentiva superiore nel massimo a quattro anni.
    La  liberta'  provvisoria non puo' altresi' essere concessa per i
delitti  di  cui  all'articolo  416  del  codice  penale e per quelli
indicati  nell'articolo  165-ter  del  codice di procedura penale, in
quanto per essi sia prevista la cattura obbligatoria.
    Anche  nei  casi  previsti  nei  due commi precedenti la liberta'
provvisoria  puo' essere concessa se trattasi di persona che si trovi
in  condizioni di salute particolarmente gravi, che non consentono le
cure  necessarie nello stato di detenzione, nonche' quando il giudice
ritenga  che  possa  essere  irrogata una pena che rientri nei limiti
della  sospensione  condizionale  o  di una causa di estinzione della
pena, tenuto conto della eventuale carcerazione preventiva.
    Nei    casi    previsti   dal   comma   precedente   l'esecuzione
dell'ordinanza  che concede la liberta' provvisoria e sospesa durante
il  termine  per  impugnare  il  provvedimento  da parte del pubblico
ministero e durante il giudizio sull'impugnazione; la scarcerazione e
in ogni caso disposta qualora il giudice non decida sull'impugnazione
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  presentazione  dei motivi. Il
termine  decorre  nuovamente  quando, contro la decisione di appello,
sia proposto ricorso per Cassazione del pubblico ministero";
    l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
    "Dopo  il  primo  comma dell'articolo 224 del codice di procedura
penale sono aggiunti i seguenti:
      "Fuori  dei casi previsti dal comma precedente, quando si debba
procedere  al  fermo  di  polizia giudiziaria o alla esecuzione di un
provvedimento  di  cattura o di carcerazione nei confronti di persona
indiziata,  imputata  o  condannata  per  uno  dei  delitti  indicati
nell'articolo  165-ter  del  codice,  di procedura penale, ovvero per
altri  delitti  aggravati  per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono
procedere,  su  autorizzazione anche telefonica del procuratore della
Repubblica,  a  perquisizioni  domiciliari anche per interi edifici o
per  blocchi  di edifici, dove abbiano fondato motivo di ritenere che
si  sia  rifugiata  la  persona  ricercata  o  che si trovino cose da
sottoporre  a  sequestro  o  tracce  che  possono essere cancellate o
disperse.  Nel  corso di tali operazioni e fino alla loro conclusione
puo'  essere,  altresi',  sospesa  la  circolazione  di  persone e di
veicoli nelle aree interessate.
      Gli  ufficiali  di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi
di  particolare necessita' e urgenza che non consentano di richiedere
il  decreto  di  perquisizione ovvero l'autorizzazione telefonica del
magistrato  competente,  possono ugualmente procedere alle operazioni
di  cui  al  comma  precedente  dandone  notizia,  senza  indugio, al
procuratore della Repubblica"";
    l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
    "Per  i  delitti  commessi  per  finalita'  di  terrorismo  o  di
eversione   dell'ordine  democratico,  nonche'  per  quelli  previsti
dall'articolo   416   del   codice   penale  e  per  quelli  indicati
nell'articolo  165-ter  del  codice di procedura penale, i termini di
durata  massima della custodia preventiva sono prolungati di un terzo
rispetto  a quelli previsti dall'articolo 272 del codice di procedura
penale";
    l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
    "Per  i  reati  commessi  da  ufficiali  ed  agenti  di  pubblica
sicurezza per causa di servizio le eventuali misure restrittive della
liberta' personale possono essere eseguite in una sezione speciale di
un istituto penitenziario o in un carcere militare";
    l'articolo 14 e sostituito dal seguente:
    "L'ultimo  comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale
e' sostituito dal seguente:
      "Gli   atti   previsti  dai  commi  precedenti  possono  essere
compiuti,   per  delegazione,  da  ufficiali  od  agenti  di  polizia
giudiziaria  per  verificare indizi o accertare reati di terrorismo o
di   eversione   dell'ordine   democratico  nonche'  di  criminalita'
organizzata"".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 febbraio 1980

                               PERTINI

                                                  COSSIGA - MORLINO -
                                                              ROGNONI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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