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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure
urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza
pubblica, e convertito in legge con le seguenti modificazioni:
all'articolo 1, nel primo comma e soppressa la parola "sempre";
il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al
primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la
legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura
in modo indipendente da quella ordinaria del reato";
all'articolo 2, nel nuovo testo dell'articolo 280 del codice
penale, al terzo comma sono soppresse le parole "legislative, di
Governo";
il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della
persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e,
nel caso di attentato alla incolumita', la reclusione di anni
trenta";
il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze
aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste";
l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Dopo l'articolo 270 del codice penale e' aggiunto il seguente:
"Art. 270-bis - (Associazioni con finalita' di terrorismo e di
eversione dell'ordine democratico). - Chiunque promuove, costituisce,
organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di
atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico e'
punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la
reclusione da quattro a otto anni"";
all'articolo 4, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine democratico, salvo quanto, disposto
nell'articolo 289-bis del codice penale, nei confronti del
concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare
che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia e l'autorita'
giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o
la cultura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo e' sostituita da
quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono
diminuite da un terzo alla meta'";.
l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del
codice penale, non e punibile il colpevole di un delitto commesso per
finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che
volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova
determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la
individuazione degli eventuali concorrenti";
all'articolo 6, il primo comma e sostituito dal seguente:
"Quando, nel corso di operazioni di polizia di (sicurezza volte
alla prevenzione di delitti, se ne appalesi l'assoluta necessita' ed
urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono
procedere al fermo di persone nei cui confronti, per il loro
atteggiamento ed in relazione alle circostanze di tempo e di luogo,
si imponga la verifica della sussistenza di comportamenti ed atti
che, pur non integrando gli estremi del delitto tentato, possano
essere tuttavia rivolti alla commissione dei delitti indicati
nell'articolo 165-ter del codice di procedura penale o previsti negli
articoli 305 e 416 del codice penale";
al sesto comma e soppressa la parola "invece";
all'articolo 7, l'alinea introduttivo e sostituito dal seguente:
"Il primo, il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo
238 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: ";
e' aggiunto in fine il seguente comma:
"Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere
immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato
il fermo, lo convalida con decreto motivato, al piu' tardi nelle
quarantotto ore successive al ricevimento della notizia prevista nel
secondo comma. Del decreto di convalida e data comunicazione
all'interessato";
l'articolo 8 e sostituito dal seguente:
"Per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 1 del presente
decreto sempre obbligatoria la cattura; per essi la liberta'
provvisoria non puo' essere concessa quando sono punibili con la pena
detentiva superiore nel massimo a quattro anni.
La liberta' provvisoria non puo' altresi' essere concessa per i
delitti di cui all'articolo 416 del codice penale e per quelli
indicati nell'articolo 165-ter del codice di procedura penale, in
quanto per essi sia prevista la cattura obbligatoria.
Anche nei casi previsti nei due commi precedenti la liberta'
provvisoria puo' essere concessa se trattasi di persona che si trovi
in condizioni di salute particolarmente gravi, che non consentono le
cure necessarie nello stato di detenzione, nonche' quando il giudice
ritenga che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti
della sospensione condizionale o di una causa di estinzione della
pena, tenuto conto della eventuale carcerazione preventiva.
Nei casi previsti dal comma precedente l'esecuzione
dell'ordinanza che concede la liberta' provvisoria e sospesa durante
il termine per impugnare il provvedimento da parte del pubblico
ministero e durante il giudizio sull'impugnazione; la scarcerazione e
in ogni caso disposta qualora il giudice non decida sull'impugnazione
entro trenta giorni dalla data di presentazione dei motivi. Il
termine decorre nuovamente quando, contro la decisione di appello,
sia proposto ricorso per Cassazione del pubblico ministero";
l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"Dopo il primo comma dell'articolo 224 del codice di procedura
penale sono aggiunti i seguenti:
"Fuori dei casi previsti dal comma precedente, quando si debba
procedere al fermo di polizia giudiziaria o alla esecuzione di un
provvedimento di cattura o di carcerazione nei confronti di persona
indiziata, imputata o condannata per uno dei delitti indicati
nell'articolo 165-ter del codice, di procedura penale, ovvero per
altri delitti aggravati per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono
procedere, su autorizzazione anche telefonica del procuratore della
Repubblica, a perquisizioni domiciliari anche per interi edifici o
per blocchi di edifici, dove abbiano fondato motivo di ritenere che
si sia rifugiata la persona ricercata o che si trovino cose da
sottoporre a sequestro o tracce che possono essere cancellate o
disperse. Nel corso di tali operazioni e fino alla loro conclusione
puo' essere, altresi', sospesa la circolazione di persone e di
veicoli nelle aree interessate.
Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi
di particolare necessita' e urgenza che non consentano di richiedere
il decreto di perquisizione ovvero l'autorizzazione telefonica del
magistrato competente, possono ugualmente procedere alle operazioni
di cui al comma precedente dandone notizia, senza indugio, al
procuratore della Repubblica"";
l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"Per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine democratico, nonche' per quelli previsti
dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati
nell'articolo 165-ter del codice di procedura penale, i termini di
durata massima della custodia preventiva sono prolungati di un terzo
rispetto a quelli previsti dall'articolo 272 del codice di procedura
penale";
l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"Per i reati commessi da ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza per causa di servizio le eventuali misure restrittive della
liberta' personale possono essere eseguite in una sezione speciale di
un istituto penitenziario o in un carcere militare";
l'articolo 14 e sostituito dal seguente:
"L'ultimo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale
e' sostituito dal seguente:
"Gli atti previsti dai commi precedenti possono essere
compiuti, per delegazione, da ufficiali od agenti di polizia
giudiziaria per verificare indizi o accertare reati di terrorismo o
di eversione dell'ordine democratico nonche' di criminalita'
organizzata"".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 1980
PERTINI
COSSIGA - MORLINO -
ROGNONI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO