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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai fini dell'organizzazione del vertice dei sette Paesi piu'
industrializzati, che avra' luogo a Venezia, il 22 e 23 giugno 1980,
e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi, elevabili del 10 per
cento in caso di assoluta necessita', da iscriversi nello stato di
previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno
finanziario 1980.
Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare le somme
occorrenti per la organizzazione e lo svolgimento del vertice
mediante aperture di credito a favore del capo della delegazione di
cui al successivo quinto comma, di importo anche eccedente il limite
previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, e successive modificazioni.
In relazione all'eccezionalita' dell'evento ed alla necessita' di
far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le
prestazioni di servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla
contabilita' generale dello Stato.
Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di
credito e' presentato, entro nove mesi dalla conclusione del vertice,
alla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, la
quale ne curera' l'inoltro alla Corte dei conti.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro degli affari esteri, e di concerto con quello del
tesoro, sara' istituita la "Delegazione per la organizzazione del
vertice dei sette Paesi piu' industrializzati" cui spetta il compito
di assolvere a tutti gli adempienti necessari per la sua
realizzazione.