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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67, concernente interventi in
favore dei pubblici servizi automobilistici locali, e' convertito in
legge con le seguenti modificazioni:
all'articolo 1 e' aggiunto il seguente comma:
"Il 50 per cento dell'onere complessivo, determinato con
riferimento alla quota di incremento retributivo pro-capite del
personale delle aziende di cui al precedente comma, e' assunto a
carico del bilancio dello Stato e verra' rimborsato a ciascuna
regione sulla base delle erogazioni effettivamente disposte e
documentate da apposita dichiarazione rilasciata dal presidente della
giunta regionale.";
l'articolo 2 e' sostituito con il seguente:
"La spesa di cui al precedente articolo sara' iscritta in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario 1980 e al relativo onere, valutato in lire
18.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Rinnovo della convenzione
di Lome'".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 maggio 1980
PERTINI
COSSIGA - FORMICA -
LA MALFA - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO