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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni
fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo
1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie,
previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano
accertato che si trovano nella impossibilita' di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza
continua, e concessa un'indennita' di accompagnamento, non
reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello
Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1 gennaio
1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1 gennaio 1981 e a lire
232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983
l'indennita' di accompagnamento sara' equiparata a quella goduta dai
grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n.
1, del decreto del Presidente, della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915.
La medesima indennita' e concessa agli invalidi civili minori di
diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate.
Sono esclusi dalle indennita' di cui ai precedenti commi gli
invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.