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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensione o assegno
privilegiato che siano affetti da invalidita' contemplate nella
tabella E, lettere A, n. 2, e A-bis, n. 3, annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' concessa una
indennita' per una volta tanto nelle seguenti misure:
lettera A, n. 2, lire 40.000.000;
lettera A-bis, n. 3, lire 25.000.000.
Per il personale militare di leva titolare di pensione o assegno
privilegiato per le invalidita' di cui al precedente comma
l'indennita' prevista dal comma stesso e' aumentata dell'importo
corrispondente all'equo indennizzo stabilito dalla legge 23 dicembre
1970, n. 1094, e successive modificazioni ed integrazioni, per i
militari di truppa.